Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 21/11/2019) 28/02/2020, n. 5627

7 Lug, 2023

Il rapporto tra l’articolo 2054 c.c. e l’art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l’appunto, imprevedibili ed inevitabili[1].


[1] Quotidiano Giuridico, 2020