Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 22/10/1999) 22/10/1999, n. 589

i: L’obbligazione del medico dipendente dal S.s.n. per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale[1];

ii: In tema di risarcimento di danni da fatto illecito avente rilevanza penale, la costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo, e cioè fino a quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, ovvero la pronuncia di proscioglimento intervenuta durante la fase istruttoria non sia più soggetta ad impugnazione[2];

iii: La responsabilità del medico dipendente ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell’ente gestore del servizio sanitario, non già per l’esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto originato dal “contatto” sociale.[3];

iv: La responsabilità del medico ospedaliero dipendente ha natura contrattuale, sebbene essa non sia fondata su un contratto intervenuto tra le parti, ma su un contatto sociale, caratterizzato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità del medico, fonte per quest’ultimo di obblighi di protezione nei confronti del paziente[4];

v: L’obbligazione del medico dipendente per responsabilità professionale nei confronti del paziente si fonda sul “contatto sociale” caratterizzato dall’affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. La natura contrattuale di tale obbligazione è individuata con riferimento non alla fonte ma al contenuto del rapporto. Dalla natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente deriva che il regime della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli propri delle obbligazioni da contratto di prestazione d’opera professionale. Con particolare riguardo all’onere della prova, se l’intervento è di facile o “routinaria” esecuzione si applica il principio della “res ipsa loquitur” ed il medico, per andare esente da responsabilità, deve provare che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio[5];

vi: La responsabilità dell’ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell’obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)[6];

vii: Nei casi di rapporti che nella previsione legale sono di origine contrattuale e tuttavia in concreto vengono costituiti senza una base negoziale e talvolta grazie al “contatto sociale” (secondo un’espressione che risale agli scrittori tedeschi), si fa riferimento al “rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale”[7];

viii: L’attività diagnostica e terapeutica è dovuta nei confronti del paziente, nell’ambito di un preesistente rapporto, sia dall’ente ospedaliero sia dal medico dipendente, ma da ciascuno di questi sotto un diverso profilo e nei confronti di un diverso soggetto. Quanto all’ente ospedaliero, l’attività è dovuta nei confronti del paziente quale prestazione che l’ente si è obbligato ad adempiere con la conclusione del contratto d’opera professionale. Quanto al medico dipendente, l’attività è dovuta nei confronti dell’ente ospedaliero nell’ambito del rapporto di impiego che lo lega all’ente e quale esplicazione della funzione che è obbligato a svolgere[8];

ix: L’obbligazione del medico dipendente del servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata su contratto, ma sul “contatto sociale” connotato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta, ha natura contrattuale. Tale natura viene individuata non con riferimento alla fonte dell’obbligazione, ma al contenuto del rapporto[9];

x: Stante la natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente, come di quella dell’ente gestore del servizio sanitario, i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale[10];

xi: In ipotesi di professioni protette, il cui esercizio abbia ad oggetto beni costituzionalmente protetti (idest per la salute in relazione all’attività medica), il medico, abilitato dallo Stato all’esercizio della professione, che presti la sua attività professionale nei confronti del paziente, è tenuto in ogni caso, a prescindere dalla preesistenza o meno di un rapporto contrattuale, a svolgere la sua prestazione secondo determinati standard accertati dall’ordinamento[11];

xii: L’assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione del sanitario (dipendente di una struttura sanitaria) nei confronti del paziente, non esclude che in capo al medico, abilitato dallo Stato a svolgere una professione c.d. protetta, si configurino obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela di interessi del paziente esposti al pericolo in occasione del ‘contatto’ con il medico, dalla cui violazione scaturisce la responsabilità contrattuale di quest’ultimo[12];

xiii: In ipotesi di inesatta esecuzione di una prestazione professionale, resa all’interno di una struttura sanitaria pubblica, si configura la responsabilità contrattuale del medico dipendente e quella dell’ente gestore del servizio ospedaliero; entrambe hanno radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi[13];

xiv: La diligenza-perizia, come criterio di determinazione del contenuto dell’obbligazione, conferisce rilievo alla violazione di obblighi specifici, derivanti da regole tecniche e da accorgimenti propri dell’ars medica; in quanto tale si distingue dalla diligenza, intesa come criterio di imputazione del mancato adempimento, e costituisce un criterio oggettivo e generale da apprezzarsi, anche, in relazione alle circostanze concrete e tra queste rientrano le dotazioni della struttura ospedaliera, in cui il medico opera[14];

xv: Il medico che, nel corso di un intervento operatorio o di una terapia medica di facile o routinaria esecuzione, provochi un danno alla salute del paziente per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione, per andare esente da responsabilità deve provare che l’insuccesso dell’operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio[15].


[1] Mass. Giur. It., 1999; Giust. Civ., 1999; Resp. Civ. e Prev., 1999; Contratti, 1999; Corriere Giur., 1999; Danno e Resp., 1999; Ragiusan, 1999

[2] Foro It., 1999

[3] Foro It., 1999

[4] Studium juris, 2000; Nuova Giur. Civ., 2000

[5] Giur. It., 2000

[6] Riv. It. Medicina Legale, 2001

[7] Riv. It. Medicina Legale, 2001

[8] Riv. It. Medicina Legale, 2001

[9] Corriere Giur., 1999; Danno e Resp., 1999

[10] Corriere Giur., 1999; Danno e Resp., 1999

[11] Danno e Resp., 1999

[12] Danno e Resp., 1999

[13] Danno e Resp., 1999

[14] Danno e Resp., 1999

[15] Danno e Resp., 1999