Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 09/01/2009) 13/03/2009, n. 6168

7 Lug, 2023

La presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma primo, cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (Rigetta, App. Messina, 30/08/2004)[1].


[1] Mass. Giur. It., 2009; CED Cassazione, 2009