Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/01/2015) 27/03/2015, n. 6245

i: A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare una effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di quest’ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi[1];

ii: La società concessionaria della rete autostradale risponde, in qualità di custode, dei danni occorsi ad un’automobilista a causa del fondo stradale ghiacciato essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate riconducibile ad un rapporto di custodia (nella specie, l’incidente si è verificato in territorio montano durante l’inverno)[2].


[1] Quotidiano Giuridico, 2015

[2] Danno e Resp., 2016 nota di FABRIZIO-SALVATORE