Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/12/2017) 19/03/2018, n. 6688

i: In tema di attività medico-chirurgica, grava sul sanitario che esegua un esame diagnostico l’obbligo di informare il paziente, in forma completa e con modalità congrue al livello di conoscenze scientifiche dello stesso, sugli esiti dell’accertamento, sul grado di rischio delle patologie riscontrate e sulla necessità ed urgenza di ulteriori approfondimenti diagnostici, dal cui inadempimento può conseguire in capo al paziente un danno da perdita di “chance” di guarigione o di sopravvivenza. Questo danno presuppone che il paziente, benché malato grave o anche gravissimo, abbia tuttavia ancora dinanzi – ove la condotta medica fosse corretta – la possibilità di uscire da tale situazione mediante una guarigione o una sopravvivenza di entità consistente, misurabile in termini di anni (cd. lungo-sopravvivenza), e si distingue dal diverso pregiudizio alla qualità della vita nel tempo conclusivo dell’esistenza, il quale presuppone, invece, che il paziente versi nella condizione di malato terminale, la cui sopravvivenza – sempre nell’ipotesi di condotta medica corretta – sia circoscritta ad un tempo limitato, misurabile in termini di poche settimane o di pochi mesi. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO, 15/07/2014)[1];

ii: Va cassata la sentenza di merito che, con riguardo all’attività diagnostica svolta da un sanitario in diretto contatto con il paziente, non abbia considerato fra gli obblighi incombenti sul primo una completa informazione al secondo, in termini non tecnici ma ben comprensibili ad un soggetto non esperto del settore, sul significato della diagnosi versata in referto e sulle sue conseguenze, anche in termini temporali (nella specie, il medico aveva fornito un’esatta diagnosi, senza però evidenziare l’intensità del rischio cui era esposto il paziente e rimarcare l’urgenza dell’approfondimento diagnostico pur consigliato, così producendo un danno non già in termini di perdita di chance ma di lesione del diritto all’autodeterminazione del soggetto esaminato)[2].


[1] CED Cassazione, 2018; Corriere Giur., 2018; Danno e Resp., 2018

[2] Foro It., 2018