Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/07/2015) 20/04/2016, n. 7766

In materia di infortunistica stradale

i: Le sentenze del 2008 dettano un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale, laddove “esistenziale” è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto. Onde spetta al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno cd. Esistenziale), senza che alcun automatismo risarcitorio sia predicabile, tali conseguenze non sono, infatti, mai catalogabili secondo universali automatismi. La prova di tale danno potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso, in via esclusiva[1];

ii: Va confermata la pronuncia di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale patito da una persona ferita in occasione di un incidente stradale, si sia discostata dai parametri indicati nelle tabelle milanesi, evidenziando come la peculiarità e l’eccezionalità del caso concreto imponessero un’adeguata personalizzazione del risarcimento (nella specie, era particolarmente significativo il pregiudizio estetico, anche in ragione dell’età del danneggiato) e dando rilievo alle due voci del danno dinamico/relazionale e della sofferenza morale[2].


[1] Danno e Resp., 2016

[2] Foro It., 2016