Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/12/2015) 21/04/2016, n. 8037

La sofferenza provata dal convivente “more uxorio”, in conseguenza dell’uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 05/12/2012)[1].


[1] CED Cassazione, 2016; Danno e Resp., 2017 nota di GARIBOTTI; Famiglia e Diritto, 2017 nota di LA BATTAGLIA; Foro It., 2017