Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/01/2016) 06/05/2016, n. 9140

17 Lug, 2023

i: Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata. (Rigetta, App. Roma, 24/01/2012)[1];

ii: Sono meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., le clausole claims made pure. Quelle miste possono invece essere dichiarate nulle per difetto di meritevolezza oppure, qualora sia applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a scapito del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali (nel caso di specie le Sezioni Unite hanno confermato la decisione impugnata, che ha valorizzato – ancorché al fine di escludere la vessatorietà della clausola claims made mista – la situazione di favore pro assicurato rappresentata dall’estensione della copertura ai fatti dannosi, di cui egli deve rispondere, verificatisi nel triennio antecedente al perfezionamento dell’accordo)[2];

iii: Nel giudizio innanzi alla S.C., il principio della non rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con i criteri redazionali indicati nell’art. 366, n. 6, c.p.c. in quanto, l’interpretazione del giudicato esterno, pur assimilabile a quella degli elementi normativi astratti, in ragione della sua natura di norma regolatrice del caso concreto, va comunque effettuata sulla base di quanto stabilito dalla sentenza e nella motivazione che la sorregge. Ne consegue che la relativa deduzione soggiace all’onere della compiuta indicazione di tutti gli elementi necessari al compimento del sollecitato scrutinio[3];

iv: La clausola claims made, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall’assicuratore, non limita la sua responsabilità ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.[4];

v: L’assicurazione della responsabilità civile può avere per oggetto fatti generatori di danno verificatisi prima della conclusione del contratto se ignorati dall’assicurato, ferma restando – ove da questi conosciuti – l’invocazione da parte dell’assicuratore dei rimedi ex artt. 1892 e 1893 c.c.[5];

vi: La limitazione della copertura assicurativa conseguente alla clausola claims made non integra gli estremi della decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c.[6];

vii: Si deve escludere che l’introduzione nella polizza di assicurazione della clausola claims made trasgredisca le regole di comportamento da osservarsi durante la formazione del contratto e nello svolgimento del rapporto obbligatorio[7];

viii: Il contratto di assicurazione strutturato secondo lo schema del claims made (“a denuncia fatta”) può essere oggetto di una valutazione di meritevolezza concreta della deroga al regime legale previsto dall’art. 1917 c.c., in mancanza della quale il claims made deve essere sostituito con lo schema legale tipico di assicurazione che prevede una garanzia loss occurrence (“ad insorgenza del danno”)[8];

ix: Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile strutturato come claims made (“a denuncia fatta”) si discosta dallo schema tipico disegnato dall’art. 1917 c.c. ed è valido ed efficace, senza che la relativa clausola sia soggetta allo scrutinio di vessatorierà ai sensi dell’art. 1341 c.c[9].


[1] CED Cassazione, 2016; Contratti, 2016; Sito Il caso.it, 2016; Ragiusan, 2016; Danno e Resp., 2016; Nuova Giur. Civ., 2016

[2] Corriere Giur., 2016 nota di CALVO

[3] Massima redazionale, 2016

[4] Corriere Giur., 2016

[5] Corriere Giur., 2016

[6] Corriere Giur., 2016 nota di CALVO

[7] Corriere Giur., 2016 nota di CALVO

[8] Giur. It., 2016 nota di MAGNI

[9] Giur. It., 2016