Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/04/2010) 22/04/2010, n. 9546

i: Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell’ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per l’obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l’utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell’incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 18/12/2004)[1];

ii: La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 18/12/2004)[2].


[1] CED Cassazione, 2010; Bollettino legisl. tecnica, 2010

[2] CED Cassazione, 2010; Bollettino legisl. tecnica, 2010