Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 aprile 2022, n. 13509
(I) In tema di responsabilità sanitaria, l’attività dovuta dal medico-chirurgo non è limitata all’intervento chirurgico di cui è incaricato, ma si estende, coerentemente alla compiutezza della sua prestazione ed in relazione al correlato interesse di tutela della salute del paziente, alle informazioni relative al doveroso “follow up” prescritto dai protocolli o comunque ritenuto corretto dalla comunità scientifica in relazione alla specifica diagnosi effettuata nel caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il medico-chirurgo aveva censurato la sentenza di condanna al risarcimento del danno, legato alla perdita delle possibilità di sopravvivenza di un paziente deceduto per un melanoma, in ragione dell’omessa informazione al paziente sulla necessità di eseguire, oltre i dieci anni dall’intervento chirurgico, un “follow up”, come previsto da studi scientifici in corso all’epoca dell’intervento); e (II) La perdita di ‘‘chance’’ a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario, ed integra evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, quando la ‘‘possibilità perduta’’ sia apprezzabile, seria e consistente. (CED, Cassazione, 2022)