Cass. civ., Sez. III, Sent., 28 giugno 2022, n. 20778
(I) In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l’assicuratore, per non incorrere in responsabilità per “mala gestio”, deve effettuare, nei confronti di coloro che abbiano presentato la richiesta stragiudiziale di risarcimento, l’offerta di cui all’art. 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, applicando, in caso di incapienza del massimale, il criterio di cui al comma 1 dell’art. 140 del medesimo decreto; e (II) In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l’assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell’art. 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell’adempimento, tanto nei confronti dell’assicurato quanto nei confronti dei danneggiati. (CED, Cassazione, 2022)