DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE DELL’ASSICURATO

Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 agosto 2022, n. 23961

L’art. 1892 c.c. onera l’assicurato di comunicare all’assicuratore l’esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla “percezione” dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l’esistenza di elementi suscettibili di fondare la propria responsabilità risarcitoria, pur avendo già ricevuto le rimostranze di una paziente per l’esito negativo di un intervento precedentemente effettuato). (CED, Cassazione, 2022)