DANNO DA NASCITA INDESIDERATA, RAPPORTI TRA GIUDIZIO E CIVILE

Cass. civ., Sez. III, Sent., 6 settembre 2022, n. 26280

Ha, dunque, errato la Corte territoriale nel rimettere in discussione – assumendo “indimostrata la volonta’ della donna di addivenire all’interruzione della gravidanza” (cfr. sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa” e p. 9 della sentenza impugnata) – il piano della sussistenza del danno-evento (come detto, la lesione del diritto all’aborto), in quanto gia’ coperto dal giudicato di condanna generica formatosi all’esito del giudizio penale; giudicato che consentiva al giudice civile soltanto la cognizione sull’esistenza e, quindi, consistenza, sul piano della causalita’ giuridica, del danno risarcibile (danno-conseguenza), ossia sull’an e (ove dimostrato) sul quantum delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, patite dai genitori a causa di quella accertata lesione.