IMPUGNAZIONI

Cass. civ., Sez. III, Sent., 14 marzo 2022, n. 8116

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all’impugnazione principale da parte del medico non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l’art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale), e dall’altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui. (CED, Cassazione, 2022)