LIMITI DI VELOCITÀ – DANNO NON PATRIMONIALE

Cass. civ., Sez. III, Ord., 28 marzo 2022, n. 9857

(I) In tema di circolazione stradale, per l’affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l’adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell’approssimarsi all’intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell’incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso); e (II) In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – incidente sulla conservazione dell’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale – e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico – quale pregiudizio arrecato all’integrità psico–fisica per l’uccisione del congiunto – non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell’art. 29 e nell’art. 32 Cost. (CED, Cassazione, 2022)