Cass. civ., Sez. III, Ord., 6 luglio 2022, n. 21402
(I) Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall’osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro, resta onere del conducente, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, pur se la inevitabilità altrimenti dell’evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza. (Nella specie la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata che, in un caso di investimento di una donna intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali da parte di un’autoambulanza in servizio urgente, aveva ritenuto che l’atteggiamento di incertezza mostrato dalla vittima nell’attraversamento fosse di per sé idoneo a elidere la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente, omettendo di considerare se non integrasse una condotta comunque ragionevolmente prevedibile da parte di quest’ultimo); (II) In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un’utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l’erogazione di provvidenze all’interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale; (III) In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento; e (IV) In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell’ambulanza che l’aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all’art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile). (CED, Cassazione, 2022)