Cass. civ., Sez. III, Ord., 18 marzo 2022, n. 8900
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora l’assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante “ex lege”, costituito dall’impresa designata o cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall’ultimo comma dell’art. 21 della l. n. 990 del 1969 (“ratione temporis” applicabile), in forza del rinvio operato dall’art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, conv. nella l. n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti “massimali minimi di legge”, indicati nella tabella A allegata alla l. n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell’art. 9 della citata legge, fino alla data di verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l’operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di “mala gestio” o di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione. (CED, Cassazione, 2022)