Cass. civ., Sez. III, Sent., 7 giugno 2023, n. 15982
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l’espressione “contro la propria volontà” contenuta nell’art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, “ratione temporis” applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico “vulneratus ante onmia reficiendus”, nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo. (CED, Cassazione, 2023)