La classificazione delle circostanze “ordinarie” ed “eccezionali” per l’aestimatio del danno

26 Giu, 2023

Risarcimento del danno da perdita parentale

Cassazione Civile, Ord., Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 26440 – Pres. Amendola, Rel. Rossetti

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte si è recentemente espressa in merito al tema delle circostanze “eccezionali” in grado di giustificare un discostamento da parte del giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale a favore dei prossimi congiunti della vittima, in diminuzione rispetto al valore minimo tabellare di riferimento.

Riportiamo il principio di diritto enunciato: “quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d’un congiunto avvenga in base ad un criterio “a forbice”, che preveda un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono né l’età della vittima, né quella del superstite, né l’assenza di convivenza tra l’una e l’altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento all’interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare”.

Ripercorrendo brevemente i fatti di causa la vittima, madre dei quattordici figli-odierni ricorrenti, morì a seguito di infezione da virus HCV contratta in seguito ad emotrasfusione con sangue infetto. La Corte d’Appello, chiamata a stabilire il quantum del risarcimento a favore di ciascuno dei congiunti, decise di discostarsi in diminuzione dal valore minimo stabilito dalle c.d. Tabelle Milanesi e pari alla cifra di Euro 163.990,00. A sostegno della presente decisione la Corte territoriale addusse che circostanze quali “la prevedibilità da parte dei figli dell’exitus della donna”, “la non buona salute della stessa e l’età della medesima e dei congiunti al momento del decesso” e “l’assenza di convivenza tra i figli ormai autonomi e la defunta madre”, potessero essere considerate “eccezionali” e pertanto legittimare un discostamento dallo standard minimo di liquidazione.

La Corte di Cassazione, adita ex art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 1226[1] (Valutazione equitativa del danno) e 2056[2] (Valutazione dei danni) c.c., ha ritenuto di accogliere il ricorso ricostruendo la disciplina di riferimento.

Per consolidata giurisprudenza, ai fini di cui all’art. 1226 c.c., la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale potrà dirsi “equa” solo ove siano rispettatati i c.d. criteri della “uniformità pecuniaria di base”(ovvero la parità di trattamento a parità di danni) e della “flessibilità” (al fine di tener conto delle peculiarità del caso concreto); la rilevata violazione si riferisce a tale secondo profilo. Infatti la Corte d’Appello pur avendo – correttamente ed in ossequio al suddetto criterio dell’”uniformità pecuniaria di base” – dichiarato applicabile la c.d. Tabella Milanese, ha tuttavia errato nel classificare come circostanze “eccezionali” circostanze che invece sono solo “ordinarie” e che pertanto potranno al più legittimare una variazione all’interno della forbice tra il minimo ed il massimo di risarcimento.

Con riguardo alle circostanze rilevanti si evidenzia che “andranno reputate “ordinariequelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto (presumibilmente) non subire” e tali sono, secondo la Suprema Corte, l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza dell’una con l’altro e la costituzione d’un autonomo nucleo familiare da parte del secondo; “andranno, invece, reputate “eccezionali“, e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento (beninteso, tanto in aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze “legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale e tali potrebbero essere, ad esempio, l’accertamento dell’assenza di un saldo vincolo affettivo, l’esistenza di dissapori intrafamiliari e l’anaffettività del superstite nei confronti del defunto. Quanto poi alla questione della ritenuta pregressa malattia della donna – circostanza anche questa che la Corte d’Appello aveva ritenuto “eccezionale” e tale da contribuire a determinare una riduzione di oltre un terzo rispetto al minimo tabellare – la Sesta Sezione osserva che “uccidere una persona già malata è pur sempre omicidio, e che non è possibile stabilire in astratto alcun automatismo tra la malattia del defunto, e il minor dolore provato dal familiare superstite”, e pertanto “le pregresse condizioni di salute della vittima (beninteso, a condizione che non fossero anch’esse conseguenza del fatto illecito) potranno bensì giustificare un abbattimento della misura standard del risarcimento, ma sulla base di una valutazione ex post e non ex ante e senza alcun automatismo”.

Infine merita un cenno l’errata liquidazione unitaria, da parte della Corte territoriale, di capitale e interessi compensativi. A tal riguardo la Suprema Corte ricorda che “la mora del debitore d’una obbligazione di valore comporta l’obbligo di pagamento degli interessi compensativi, calcolati ad un saggio equitativamente scelto dal giudice (il giudice dovrà altresì dar conto, in motivazione, delle ragioni poste a fondamento di tale scelta), ed applicato sul capitale originario rivalutato anno per anno (ovvero, in alternativa, sulla media aritmetica tra capitale devalutato all’epoca del fatto e capitale rivalutato all’epoca della liquidazione), con decorrenza dalla data dell’illecito, ex articolo 1219 c.c.”. In conclusione è da ritenersi pianamente condivisibile la pronuncia in commento, ritenere “eccezionali” circostanze “ordinarie” equivarrebbe infatti a trattare in modo differenziato situazioni eguali con conseguente violazione, primo fra tutti, del principio di eguaglianza formale di cui all’art. 3, primo comma, Cost. Principio costituzionale alla cui sostanza contribuiscono, in materia di risarcimento danni, proprio le norme poste dagli articoli 1226 e 2056 c.c. così come interpretate e applicate da costante giurisprudenza.


[1] Articolo 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

[2] Articolo 2056 c.c. Valutazione dei danni: “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.