L’efficacia extra-penale del giudicato di assoluzione e l’art. 1306, comma 2, c.c.

26 Giu, 2023

Efficacia esterna del giudicato penale in assoluzione

Cassazione Civile, Sent., Sez. III, 12 settembre 2022, n. 26811 – Pres. Travaglino, Rel. Vincenti

Cassazione Civile, Ord., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13513 – Pres. Travaglino, Rel. Gorgoni

Cassazione Civile, Sent., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768 – Pres. Vittoria, Rel. Spirito

Con Sent. n. 26811/2022 la Terza Sezione Civile di Cassazione ha recentemente avuto modo di affermare, assai incisivamente, il seguente principio di diritto: “Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull’articolo 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’articolo 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’articolo 1306, comma 2, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato, ove l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata”.

La Suprema Corte, nell’indagine circa i rapporti tra gli artt. 652[1] c.p.p. (“Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno”) e 1306[2] c.c. (“Sentenza”), oltre a riaffermare l’indisponibilità da parte del giudice civile dell’accertamento effettivo circa l’insussistenza del nesso causale pronunciato dal giudice penale con formula “perché il fatto non sussiste”, arriva a dichiarare l’opponibilità, nei confronti del danneggiato ed a favore della debitrice solidale (terza rispetto al processo penale), del giudicato penale ai sensi dell’articolo 1306, comma 2, c.c.

Dobbiamo subito notare che la suddetta massima – pur traendo origine da un caso di asserita responsabilità sanitaria per omicidio colposo ex art. 589 c.p., con conseguente richiesta di risarcimento del c.d. danno parentale da parte del coniuge superstite costituitosi parte civile – è potenzialmente suscettibile di applicazione ad una molteplicità di casi di danno da reato. Si pensi, a titolo esemplificativo, al giudizio civile di danno morale da calunnia (in virtù del combinato disposto ex artt. 2059 “Danni non patrimoniali” c.c. e 185 “Restituzioni e risarcimento del danno” c.p.) di cui alla Cass. civ., Ord., Sez. III, n. 13513/2022.

Al fine di meglio inquadrare la questione giova, preliminarmente, tenere presente la situazione processuale del caso di specie ed in particolare: 1) la sentenza penale di primo grado, che a seguito di mancata impugnazione della stessa ha assunto l’efficacia del giudicato formale, è stata resa all’esito di dibattimento tra i medici-imputati ed il danneggiato, costituitosi altresì parte civile; 2) la struttura sanitaria-debitrice solidale non ha partecipato al processo penale di cui al punto n. 1 che precede; 3) la sentenza penale ha assolto gli imputati ex art. 530 c.p.p., con formula “perché il fatto non sussiste”; 4) il danneggiato, che conseguentemente alla sentenza di assoluzione penale è rimasto soccombente anche con riguardo al riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto, ha promosso azione civile avverso la struttura sanitaria-debitrice solidale confidando nel diverso criterio di accertamento del nesso eziologico in sede civile e penale, rispettivamente, il “più probabile che non” e “l’alto grado di probabilità logica”; 5) il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello che, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale, aveva riconosciuto al danneggiato il risarcimento del danno.

Ai fini dell’operatività della norma di cui all’art. 652 c.p.p. la Cassazione fa notare che essa, costituendo una di quelle limitate eccezioni al principio di completa autonomia tra il giudizio civile e quello penale, necessita di una perimetrazione in senso restrittivo. A tal riguardo viene posta una differenziazione tra le formule assolutorie del giudicato penale ed infatti si evidenzia che solo la sentenza penale irrevocabile – pronunciata in seguito a dibattimento con la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi – per essere rimasto accertato che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” o che “il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Altra condizione necessaria ai fini dell’efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è che lo stesso contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto, pertanto non sarà sufficiente l’assoluzione determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’articolo 530, comma 2, c.p.p.[3]. Del resto è frutto di una scelta volontaria della parte danneggiata quella di azionare la pretesa risarcitoria in sede penale, che rimane accessoria rispetto a tale giudizio, così da subire tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e dalla struttura di quel processo penale e tra queste anche quelle derivanti dalla sentenza definitiva di assoluzione che accerti l’insussistenza del “fatto” (condotta, evento e nesso causale) con effetti, ex art. 652 c.p.p., di giudicato extrapenale determinatosi in quella sede secondo le regole proprie del giudizio penale sul “fatto-reato”.

La presente impostazione giurisprudenziale trova costante riscontro a partire dalle Sezioni Unite di Cassazione n. 1768/2011. Tale pronuncia espresse, infatti, il principio di diritto per cui “La disposizione di cui all’articolo 652 c.p.p. (così come quelle degli articoli 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell’applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)“.

Ulteriore riscontro in tal senso viene espresso, sempre dalla Terza Sezione di Cassazione, con Ord. n. 13513/2022. In tal caso il ricorrente-danneggiato vedeva accolto il suo ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che, una volta ritenuta ed affermata incidenter tantum la responsabilità civile del danneggiante per il delitto di calunnia, aveva tuttavia ritenuto di negare il risarcimento sulla base della pronuncia di assoluzione in sede penale con formula “perché il fatto non costituisce reato”, accogliendo così la posizione del danneggiante che riteneva applicabile l’art. 652 c.p.p. A tal riguardo la Suprema Corte ha infatti affermato che la sentenza impugnata “è incorsa nella violazione di due principi di diritto: a) quello secondo cui “La risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell’articolo 2059 c.c. in relazione all’articolo 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, bastando che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi; b) quello per il quale l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’articolo 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale”.

Cass. civ. n. 26811/2022 in commento prosegue poi osservando che affinché la norma di cui all’art. 652 c.p.p. trovi applicazione – e possa pertanto tradursi nell’impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale – sono cumulativamente necessarie tre condizioni ed in particolare: a) che la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento; b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo; c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell’imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, quest’ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento. Conseguentemente la Suprema Corte, nel prosieguo della sua disamina, evidenzierà che il giudicato penale avverso i sanitari, essendosi la danneggiata costituitasi parte civile, esplica certamente effetti extra-penali nel giudizio civile di danno nei confronti degli imputati assolti; diversamente il giudicato stesso non potrà avere effetti propri ed immediati nei confronti di parti diverse da quelle assolte in sede penale, come il responsabile civile (struttura sanitaria) che a tale giudizio sia rimasto estraneo.

Ciò posto, tuttavia, la struttura sanitaria potrà comunque avvantaggiarsi dell’effetto favorevole del giudicato ex art. 1306, secondo comma, c.c.. La medesima, infatti, è solidalmente obbligata, ex art. 1228 c.c., con i medici in essa operanti ed assolti in sede penale.

Il titolo di responsabilità della struttura va ravvisato non già nell’articolo 1218 c.c., bensì nell’articolo 1228 c.c. In sede civile, infatti, non si fanno valere eventuali criticità strutturali od organizzative dell’ASL in questione, ma unicamente i profili di colpa del personale medico ausiliario della stessa.

La responsabilità della struttura sanitaria ex articolo 1228 c.c., pertanto, non potrà essere affermata in assenza di un illecito colpevole dell’autore immediato del fatto. Necessaria e sufficiente, ai fini dell’operatività della norma in questione ed affinché sia possibile affermare la solidarietà del debito, è l’imputabilità dell’unico danno a più soggetti.

La norma in ambito di solidarietà passiva di cui all’art. 1306 c.c. comporta, ex 1° comma, che il giudicato intervenuto fra il creditore e uno dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri debitori e che, ex 2° comma, gli altri debitori possono opporla al creditore salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore. Pertanto il 2° comma, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte al caso di specie, consente l’operatività del giudicato favorevole al terzo. A tal fine occorrerà che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, potendo opporre il giudicato favorevole al creditore solo gli altri condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio e che hanno tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio.

In ragione di quanto suddetto la Terza Sezione ha potuto infine affermare che “essendo unico il fatto dannoso imputabile a tutti i condebitori (struttura sanitaria e personale medico ausiliario) e risultando il “fatto” colpevole dei medici elemento costitutivo, ai sensi dell’articolo 1228 c.c., della responsabilità della struttura stessa, il giudicato che escluda l’illecito colpevole degli ausiliari potrà essere opposto, per escludere la propria responsabilità civile, dal condebitore-struttura sanitaria (che non abbia partecipato al giudizio in cui lo stesso giudicato si è formato) al creditore-danneggiato. E un tale giudicato ben potrà essere costituito dal quello assolutorio reso dal giudice penale che, come nella specie, abbia escluso la responsabilità del personale medico in ragione dell’accertamento, effettivo, sull’insussistenza dell’elemento oggettivo del fatto-reato, rappresentato dal nesso di causalità materiale tra condotta (pur colposa) dei medici stessi ed evento morte del paziente; giudicato, come tale, suscettibile di spiegare, quanto all’accertamento ostativo di un diverso apprezzamento fattuale, piena efficacia extrapenale, ex articolo 652 c.p.p., nel giudizio civile promosso dal creditore-danneggiato (già costituitosi parte civile nel processo penale) contro l’altro debitore solidale (struttura sanitaria) per sentirne dichiarata la responsabilità sul presupposto degli stessi fatti oggetto del definito giudizio penale”. Conclusivamente possiamo tentare di rilevare alcune implicazioni che è lecito attendersi dalla pronuncia in oggetto. In primo luogo si avrà un effetto positivo per le compagnie assicurative che potranno ora affidarsi all’opponibilità ex art. 1306 comma 2 c.c., alle condizioni sopra esposte, dell’accertamento causale del giudicato penale; in secondo luogo e di converso un effetto negativo subirà la posizione del danneggiato che non potrà più contare, ”indiscriminatamente”, sulla possibilità di riesame in sede civile contro il terzo-debitore solidale; ed in ultimo anche il difensore, specie della parte danneggiata, avrà ora una nuova “questione” con cui confrontarsi in ordine all’opportunità dell’esercizio dell’azione civile in sede penale.


[1] Articolo 652 c.p.p. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.

[2] Articolo 1306 c.c. Sentenza: “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi”.

[3] Articolo 530 c.p.p. Sentenza di assoluzione: “Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza”.