RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE NEI CONFRONTI DEL MEDICO

Ove la struttura sanitaria (o il suo assicuratore per essa) abbia risarcito il danno, provocato dal medico che in quella stessa struttura abbia esercitato la sua professione, allora essa potrà rivalersi sul medico danneggiante medesimo (rectius sul proprio assicuratore). Il tema tuttavia presenta varie criticità e diverse sono le posizioni assunte dalla giurisprudenza, distinguendosi altresì a seconda che il fatto illecito si sia verificato anteriormente o posteriormente all’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco n. 24/2017.

Tra struttura sanitaria e medico danneggiante sussiste un vincolo di solidarietà sull’obbligazione risarcitoria; pertanto la giurisprudenza applica al caso di specie le norme di cui agli artt. 1298 (“Rapporti interni tra debitori o creditori solidali”) e 2055 (“Responsabilità solidale”) c.c. (opzione variamente criticata in dottrina).

Con particolare riguardo al caso di colpa esclusiva del medico nella causazione del danno la sentenza che ha aperto la strada alla regola della divisione, fino a prova contraria, pro quota paritaria è stata Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 16488/2017. Successivamente Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 28987/2019, occupandosi esclusivamente del regime anteriore alla Legge Gelli, ha affermato che in tali casi la responsabilità debba essere distribuita, nei rapporti interni, nella misura del 50% tra struttura e medico medesimi; con la sola eccezione, tuttavia, dei casi d’inescusabilità grave, di imprevedibile e oggettivamente improbabile di devianza dal programma condiviso di tutela  della salute cui la struttura risulti essersi obbligata. Tra l’altro Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., n. 24167/2019 ha precisato sarà eventualmente onere della struttura sanitaria provare la colpa esclusiva del medico e l’assenza di una propria condotta colpevole, in relazione ad esempio ad eventuali carenze tecnico-organizzative; il medico pertanto non deve allegare specifiche cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell’azione di regresso. Con particolare riguardo al regime ante e post Gelli si noti che Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 28994/2019 – “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” – ha negato l’applicazione retroattiva dell’art. 7 Legge Gelli (con riferimento all’art. 2043 c.c.) ai fatti anteriori alla entrata in vigore della novella, confermando così, di fatto, il “contatto sociale” (nei rapporti antecedenti ad essa)[1]. La Legge Gelli detta oggi una disciplina particolare in materia di rivalsa. L’art. 9, come noto, introduce una serie di “limiti” all’azione di rivalsa della struttura (tra cui, anzitutto, la colpa grave e i “tetti” sul quantum)[2]. Il legislatore, pertanto, ha stabilito in materia di responsabilità medica come devono essere regolati i rapporti interni tra tali coobbligati. Ex comma 5 dell’art. 9 stesso la parte di debito che il medico potrà sopportare sarà pari al triplo della retribuzione; e, tuttavia, la medesima obbligazione resterà esclusivamente a carico della casa di cura ove la responsabilità del sanitario non possa essere qualificata come colpa grave. Come detto, invece, per il regime anteriore alla Legge Gelli varrà il diverso regime delineato da Cass. 28987/2019.


[1] R. Giovagnoli – I CONTRASTI NEL DIRITTO CIVILE

[2] R. Giovagnoli – I CONTRASTI NEL DIRITTO CIVILE


Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 10/04/2017) 05/07/2017, n. 16488

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 11/04/2019) 27/09/2019, n. 24167

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/07/2019) 11/11/2019, n. 28994

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2019) 11/11/2019, n. 28987