Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo VI (Della locazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:
Art. 1592 (Miglioramenti) “Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”.
Il principio di cui all’art. 1592 2° comma c.c. è stato considerato, in un caso di responsabilità medica, per affermare l’operatività del principio di indifferenza (si veda a tal riguardo la sezione IL PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO del presente sito).
In generale, si definisce miglioramento un intervento che, senza mutare la natura del bene locato, ne comporti un miglioramento oggettivo, qualitativo o quantitativo, tale da accrescerne il valore aumentandone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività[1]. In particolare, si è affermato che costituisce miglioramento l’attività materiale che ha come risultato un incremento economico della cosa locata[2].
Il 2° comma dispone la facoltà del conduttore di opporre in compensazione agli eventuali deterioramenti il valore dei miglioramenti.
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] MIRABELLI, La locazione, in Tratt. Vassalli, VII, Torino, 1972, 528
Giurisprudenza correlata:
“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15537