PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

La presente disciplina trova applicazione sia in materia di infortunistica stradale che di responsabilità medica.

In estrema sintesi la compensatio lucri cum damno e il principio indennitario, che innerva l’intera materia dell’assicurazione contro i danni, intendono porre l’assicurato nella medesima situazione in cui si trovava ex ante la verificazione del fatto illecito produttivo del danno; negando, pertanto, qualsiasi forma di ingiusta locupletazione ai danni del soggetto danneggiante e del suo assicuratore.

L’articolo 1905 (rubricato “Limiti del risarcimento”) c.c. limita il risarcimento all’entità del danno effettivamente sofferto dall’assicurato. Infatti il pagamento eventualmente dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro non può avere altra natura che di risarcimento del danno; l’assicurato non può ricavare alcun vantaggio dal sinistro (si vuole così evitare che l’assicurato abbia interesse alla verificazione del sinistro medesimo).

La vasta elaborazione giurisprudenziale il tema di compensatio lucri cum damno è in realtà un corollario del generale principio indennitario.

In tema di responsabilità civile il c.d. danno-conseguenza si accerta adottando il c.d. criterio differenziale: differenza tra la situazione che si avrebbe avuta senza l’illecito e la situazione che si ha in presenza e a causa dell’illecito. E pertanto sembrerebbe illogico non decurtare dall’ammontare del risarcimento dovuto dall’assicuratore gli eventuali effetti vantaggiosi di cui si sia giovato l’assicurato in conseguenza dello stesso evento dannoso. Si potrà dire, pertanto, che il tema della compensatio comprende quelle situazioni in cui una medesima condotta produce contestualmente diseconomie esterne (danni) ed esternalità positive (vantaggi)[1]

Secondo la tradizionale tesi restrittiva la compensatio dovrebbe operare esclusivamente quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto. A seguito di alcune ordinanze di rimessione (in particolare Cass. 22 giugno 2017, n. 15534, 15535, 15536 e 15537), che intendevano contestare e reinventare il presente approccio della medesimezza del titolo (Tesi estensiva: dà rilevanza a ogni vantaggio indiretto e mediato), le Sezioni Unite (Sent. n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 2018) hanno invece accolto una tesi intermedia. Il Supremo Consesso ha affermato che bisogna dare rilevanza alla funzione di cui il beneficio collaterale è espressione: (i) l’indennizzo assicurativo che ha funzione risarcitoria dovrà essere scomputato dal risarcibile; (ii) il beneficio che ha funzioni diverse non diminuisce l’entità del risarcimento.

A mente delle suddette quattro Sez. Un., ha funzione risarcitoria l’indennizzo: (i) corrisposto per l’assicurazione contro i danni; (ii) corrisposto dall’INAIL per gli infortuni sul lavoro; e (iii) delle indennità di accompagnamento spettanti a persone impossibilitate a deambulare.

Hanno invece funzione diversa da quella risarcitoria, e saranno pertanto immuni dalla disciplina sulla compensatio, i benefici ricevuti dal coniuge superstite mediante la pensione di reversibilità.

La Cassazione evidenzia come sia fondamentale, ai fini dell’operatività della disciplina della compensatio, la presenza o meno di meccanismi di rivalsa (ad es. art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore”) del terzo che eroga la prestazione sul danneggiato. Il meccanismo di rivalsa infatti tende ad evitare la produzione di eventuali risultati iniqui dando razionalità al sistema.

Coerente con il principio indennitario è la c.d. funzione compensativa e non punitiva della responsabilità civile. Porre il danneggiato nella medesima situazione in cui si trovava ex ante il sinistro significa anche non accollare al danneggiante alcun costo ulteriore rispetto a quelli strettamente necessari (compensatio lucri cum damno). Da ciò deriva ulteriormente che in assenza del danno-conseguenza il risarcimento non può essere concesso, perché altrimenti la responsabilità civile assumerebbe una funzione punitiva che normalmente non le spetta[2].

I c.d. “danni punitivi” non sono previsti nel nostro ordinamento come rimedio generale. Le recenti Sez. Un. n. 16601/2017, che ha ammesso, a determinate condizioni (ovvero che sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi), la possibilità di delibare le sentenze straniere che contengono una condanna al risarcimento di danni punitivi, non contraddice questo orientamento. La Suprema Corte, infatti, ha affermato esclusivamente che il danno punitivo non si pone in contrasto con l’ordine pubblico internazionale (ovvero l’insieme dei principi costituzionali su cui si fonda l’ordinamento giuridico); viceversa  non ha mai affermato che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno abbia una funzione punitiva[3]


[1] R. Giovagnoli – Manuale di Diritto Civile 2019

[2] R. Giovagnoli – Manuale di Diritto Civile 2019

[3] R. Giovagnoli – Manuale di Diritto Civile 2019


Cass. Civ., Sez. Unite, (data ud. 10/04/2002) 10/04/2002, n. 5119

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/10/2004) 06/12/2004, n. 22883

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/04/2006) 25/08/2006, n. 18490

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/12/2008) 11/02/2009, n. 3357

Cass. Civ., Sez. I, Sent., (data ud. 15/12/2011) 08/02/2012, n. 1781

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2014) 11/06/2014, n. 13233

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/01/2014) 10/03/2014, n. 5504

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 11/03/2014) 13/06/2014, n. 13537

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 07/02/2017) 05/07/2017, n. 16601

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/12/2016) 22/06/2017, n. 15534

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15535

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15536

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15537

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12564

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12565

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12566

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 13/02/2018) 22/05/2018, n. 12567

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/05/2019) 27/05/2019, n. 14358

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/05/2019) 27/05/2019, n. 14361

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/10/2018) 14/02/2019, n. 4309

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 09/11/2018) 19/02/2019, n. 4730