L’intento di tutelare le vittime della strada viene perseguito, oltre che dalla obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile auto (R.C.A.), anche da una forma di assicurazione “pubblica”; operante in tutti quei casi in cui il responsabile risultasse privo di assicurazione ovvero non fosse possibile identificarlo. Tale pubblica assicurazione è il Fondo di garanzia vittime della strada, previsto dall’art. 283 cod. ass. e gestito da Consap s.p.a. Il Fondo (patrimonio separato alimentato da un contributo che tutte le imprese assicuratrici devono versare) tuttavia non è il debitore diretto di tali vittime; le stesse vengono risarcite dalle imprese assicuratrici designate (ex art. 286 cod. ass.) dal Provvedimento IVASS n. 32/2015, che poi vengono rimborsate dal suddetto Fondo.
Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 26/09/2000) 26/09/2000, n. 12764
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 28/04/2011) 13/07/2011, n. 15367
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/05/2012) 18/06/2012, n. 9939
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/09/2014) 04/11/2014, n. 23434
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/06/2015) 06/10/2015, n. 19896
Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 04/06/2020) 27/08/2020, n. 17893