GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI

Volendo fare una breve sintesi della disciplina giurisprudenziale sull’argomento in oggetto, dobbiamo subito evidenziare che in caso di sinistro, la circostanza che il conducente avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione “iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell’evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente. Tra l’altro, anche se l’art. 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all’esame ematico al fine di accertare l’alterazione alcolemica del conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro, lo stesso deve essere stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (tuttavia andrà incontro alle sanzioni previste dall’art. 186, comma 7, cod. strada, ove dovesse rifiutarsi di sottoporsi all’esame stesso, tra cui ad esempio la sospensione o revoca della patente di guida o l’arresto da sei mesi ad un anno).

Facendo applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. (rimandando, per la puntuale trattazione del concorso di colpa di cui all’art. 1227 c.c., all’apposita sezione del presente sito “Art. 1227 c.c. – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO”), occorrerà verificare che lo stato di alterazione del danneggiante sia stata una concreta concausa dell’evento dannoso.

In tema di c.d. “alcooltest”, l’etilometro utilizzato per l’accertamento deve essere stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura. Conseguentemente il verbale redatto dovrà contenere l’attestazione dei suddetti requisiti, con onere della prova gravante sulla Pubblica Amministrazione. 

L’art. 187 Cod. Strada (che prevede il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), richiede l’accertamento di uno stato di coscienza anche solo modificato a seguito dell’assunzione delle predette sostanze (pertanto non vi è necessaria coincidenza con la condizione di intossicazione). La polizza assicurativa può prevedere che il risarcimento sia escluso o limitato in caso di alterazione psicofisica, sarà tuttavia onere dell’assicuratore stesso la prova della preesistenza di condizioni fisiche anormali.


Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/01/2013) 14/03/2013, n. 6548

Cass. Civ., Sez. VI-2, Ord., (data ud. 12/11/2013) 24/02/2014, n. 4405

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2016) 19/01/2017, n. 1295

Cass. Civ., Sez. II, Ord., (data ud. 26/04/2018) 08/10/2018, n. 24689

Cass. Civ., Sez. II, Sent., (data ud. 13/06/2019) 27/01/2020, n. 1732

Cass. Civ., Sez. VI-2, Ord., (data ud. 08/07/2021) 25/11/2021, n. 36696

Cass. Civ., Sez. VI-2, Ord., (data ud. 14/04/2021) 08/07/2021, n. 19552