Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti in generale), Capo II (Dei requisiti del contratto), Sezione I (Dell’accordo delle parti), in particolare:
Art. 1341 (Condizioni generali di contratto) “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
L’art. 1341 c.c. (la cui finalità consiste nella tutela dell’aderente in quanto “contraente debole”) rileva, nell’ambito della responsabilità medica, principalmente in tema di c.d. clausole claims made (si veda a tal riguardo la sezione LE CLAUSOLE CLAIMS MADE del presente sito).
L’aggettivo “generali” (condizioni generali) sta a significare l’uniformità di contenuto e dunque l’astrattezza di clausole che sono suscettibili di applicazione e destinate a valere per tutti i contratti di una certa serie. Esse implicano l’elaborazione unilaterale dello schema di contratto da parte di un contraente, il predisponente[1].
L’art. 1341 c.c. detta, in relazione al contenuto delle condizioni generali, due diversi requisiti di efficacia, prevedendo nel 1° comma il generale requisito di efficacia della conoscenza o conoscibilità, e nel 2° comma il particolare requisito di efficacia della specifica approvazione per iscritto per le clausole c.d. vessatorie (in particolare le clausole claims made attengono al tema delle clausole che “stabiliscono limitazioni di responsabilità” a favore dell’assicuratore), dette anche onerose[2].
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
Giurisprudenza correlata:
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 08/11/2016) 02/12/2016, n. 24645
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/01/2016) 06/05/2016, n. 9140
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 20/01/2017) 28/04/2017, n. 10506
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/11/2017) 19/01/2018, n. 1465
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/06/2018) 24/09/2018, n. 22437