Art. 1882

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1882 (Nozione) “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Il contratto di assicurazione, specificatamente disciplinato nel Codice civile agli artt. 1882 ss., ha la funzione tipica ti trasferire determinati rischi dal singolo assicurato all’assicuratore. In particolare l’art. 1882 c.c. statuisce che l’assicuratore si obbliga, a fronte del pagamento di un corrispettivo (c.d. “premio”), a rivalere l’assicurato del danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso (c.d. “sinistro”).

Attraverso la stipulazione di una grande massa di contratti la compagnia assicuratrice riesce a ripartire il rischio dei singoli entro la massa degli assicurati; forma, con i premi pagati dall’insieme dei clienti, un fondo premi dal quale attingere per indennizzare i singoli colpiti da un sinistro. Quanto maggiore è il numero degli assicurati, tanto più il rischio è ripartito, tanto minore è l’ammontare dei premi richiesti dall’assicuratore (c.d. funzione sociale).

Nonostante un contrario indirizzo, che qualificherebbe come commutativo il contratto di assicurazione, sembra preferibile la tesi prevalente circa la natura aleatoria del medesimo.


Giurisprudenza correlata:

“PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO”

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2014) 11/06/2014, n. 13233

Cass. Civ., Sez. Unite, (data ud. 10/04/2002) 10/04/2002, n. 5119