Art. 1892

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:

Art. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”.

Con riguardo all’equilibrio causale del contratto di assicurazione dobbiamo osservare che questo potrà anche, fin dall’origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o dalle reticenze dell’assicurato, che traendo in inganno l’assicuratore sull’entità del rischio assunto incidono conseguentemente sul rapporto tra il rischio stesso e l’ammontare del premio.

Al verificarsi delle suddette circostanze il Codice civile accorda all’assicuratore una tutela maggiore rispetto a quella cui avrebbe altrimenti diritto in virtù dei principi di diritto comune sull’annullamento del contratto per errore (art. 1428 c.c.)[1] o per dolo (art. 1439 c.c.)[2].

Nell’ambito del generale dovere di collaborazione dell’assicurato nella fase di conclusione del contratto ex  art. 1337 c.c., questo è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un’esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso, mentre l’assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l’assicurato dall’obbligo suddetto. Tuttavia, sempre in virtù del principio di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto, si riconosce che anche l’assicuratore dovrà almeno esplicitare le tipologie di informazioni rilevanti nella valutazione del rischio stesso[3].

Andando nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1892 c.c. se l’assicurato aveva agito con dolo o con colpa grave, l’assicuratore può, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, chiedere l’annullamento del contratto. In tal caso, a mente del terzo comma dell’art. 1892 c.c. stesso, l’assicuratore avrà diritto al pagamento da parte dell’assicurato dei premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al totale dei premi convenuti per il primo anno.Se invece il sinistro si verifica prima che siano decorsi i tre mesi l’assicuratore può ritenersi svincolato dall’obbligo di pagare l’indennità.


[1] Articolo 1428 c.c. (Rilevanza dell’errore) “L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente”.

[2] Articolo 1439 c.c. (Dolo) “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.

[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

CLAUSOLE CLAIMS MADE

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/01/2016) 06/05/2016, n. 9140