Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione I (Disposizioni generali), in particolare:
Art. 1895 (Inesistenza del rischio) “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”.
Posto che la causa (art. 1325, n. 2, c.c.) del contratto di assicurazione consiste nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, ove tale rischio non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto allora il contratto di assicurazione stesso sarà nullo per mancanza originaria di causa ai sensi dell’art. 1895 c.c. e i premi eventualmente pagati dovranno essere restituiti.
Giurisprudenza correlata:
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 26/01/2016) 06/05/2016, n. 9140
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 20/01/2017) 28/04/2017, n. 10506
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/11/2017) 19/01/2018, n. 1465
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/06/2018) 24/09/2018, n. 22437