Art. 1916

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XX (Dell’assicurazione), Sezione II (Dell’assicurazione contro i danni), in particolare:

Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell’assicuratore) “L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”.

Analizziamo la norma di cui all’art. 1916 c.c., ovvero il diritto di surrogazione dell’assicuratore.

A mente del 1° comma l’assicuratore che ha pagato l’indennità potrà rivalersi, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, sui terzi responsabili; il 2° comma, invece, prevede una deroga al diritto di surroga se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (si segnala che Corte cost. n. 117/75 ha aggiunto il coniuge ai casi di deroga).

La surrogazione dell’assicuratore attua una successione a titolo particolare nel credito (non sarà più l’assicurato ad esercitare l’azione di danni); con la conseguenza che l’assicuratore è esposto alle medesime eccezioni (anche processuali) che l’assicurato avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato e, tra queste, anche all’eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

La surrogazione opera di diritto, a norma dell’art. 1203[1] c.c. Pertanto non occorre il concorso della volontà del precedente creditore (l’assicurato). Tuttavia è comunque necessaria la comunicazione dell’assicuratore al terzo della propria volontà di surrogarsi.

In virtù del principio di economia processuale, l’assicuratore convenuto in giudizio dall’assicurato per il pagamento dell’indennità assicurativa può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all’assicurato a titolo di indennità[2].

Dal momento che la surrogazione opera nei limiti dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore, l’assicurato può (nonostante tale surrogazione) agire nei confronti del terzo per il danno ulteriore non coperto da assicurazione[3].

Quanto alla natura del credito le Sezioni Unite hanno già da tempo precisato che si tratta di credito di valore. Su detta natura non incide l’avvenuto pagamento dell’indennizzo, che opera esclusivamente nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l’obbligazione risarcitoria in debito di valuta.


[1] Art. 1203 (Surrogazione legale) “La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge”.

[2] Cass. Civ., Sez. I, Ord., n. 19320/2018

[3] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019


Giurisprudenza correlata:

PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15537