Art. 2041

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo VIII (Dell’arricchimento senza causa), in particolare:

Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

L’art. 2041 c.c. è orientato alla compensazione delle sfere patrimoniali squilibrate per effetto di una locupletazione causalmente collegata all’altrui impoverimento e priva di giusta causa: attraverso un indennizzo che – generalmente considerato debito di valore – è calcolato alla luce della minor somma fra arricchimento e depauperamento[1].

Ai sensi del 1° comma, Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono: 1) l’arricchimento a favore di un soggetto; 2) l’impoverimento di un altro soggetto; 3) il nesso di correlazione tra i punti sub. 1 e 2; 4) l’assenza di una giusta causa di arricchimento; e 5) l’assenza di altra azione esperibile dall’impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale[2]

Con riguardo al requisito sub. 3 si precisa che l’impoverimento e l’arricchimento derivino necessariamente e immediatamente dal medesimo fatto causativo (c.d. teoria del fatto unico) [3].

In base al c.d. criterio del rimborso, nel caso in cui una fonte collaterale abbia provveduto ad indennizzare il danneggiato, sorgerà il diritto per quest’ultima di ottenere il rimborso della somma devoluta da parte del danneggiatore. In base a quanto stabilisce per esempio l’ art. 1916 c.c., l’assicuratore il quale abbia pagato l’indennità dovuta è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. In base infine al criterio della compensazione, quanto ricevuto da una eventuale fonte collaterale dev’essere detratto dall’ammontare dovuto atitolo di risarcimento del danno. In altre parole, i benefici derivanti dalla fonte collaterale, pensioni, stipendi, sommedovute dalle compagnie di assicurazione, e così via, vengono detratte dall’ammontare della somma dovuta inapplicazione dei principi della compensatio lucri cum damno[4].


[1] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[2] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[3] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[4] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

PRINCIPIO INDENNITARIO E LA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/01/2017) 22/06/2017, n. 15537