Art. 2048

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), in particolare:

Art. 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

L’art. 2048 c.c. si inserisce nelle fattispecie codicistiche di responsabilità c.d. speciale, che comprendono tutti gli artt. dal 2047 al 2054 c.c. e che si caratterizzano per un regime derogatorio rispetto alle coordinate generali poste dall’art. 2043 c.c.

La responsabilità dei genitori costituisce una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla loro colpa, che viene presunta[1]. La giurisprudenza, mentre riconduce al parametro della colpa le regole di responsabilità del sorvegliante dell’incapace ex art. 2047 c.c. e dei soggetti diversi dai genitori ex art. 2048 c.c. stesso, tende, invece, ad informare a criteri oggettivi di imputazione la responsabilità dei genitori[2]. In particolare, mentre gli “altri soggetti”, per liberarsi, possono fornire la prova negativa di non aver potuto impedire il fatto, i genitori devono invece fornire la prova positiva dell’assenza di colpa in educando ed in vigilando.


[1] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019

[2] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019


Giurisprudenza correlata:

“LA TUTELA DEL PEDONE”

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/12/2013) 19/02/2014, n. 3964