Il danno biologico viene risarcito con il sistema tabellare c.d. milanese, così come da ultimo aggiornate nel marzo del 2021. Tali tabelle hanno ricevuto legittimazione giudiziaria ad opera di Cass. civ. n. 12408/2011 che ne ha sancito l’adozione pena violazione della regola di equità (intesa come parità di trattamento tra situazioni omologhe e differenziazione tra situazioni diverse ex art. 3[1] Cost.) e pertanto pena violazione di legge. Fatta salva la possibilità di personalizzazione le tabelle garantiscono una base di calcolo uniforme. Infatti si basano sul c.d. punto di invalidità permanente, ogni punto ha un valore economico che decresce con l’età e cresce con l’entità della menomazione (con un rapporto di crescita e decrescita è più che proporzionale all’aumentare dei punti di invalidità). Nel tempo la giurisprudenza ha elaborato, oltre alle suddette tabelle milanesi, anche le c.d. tabelle di Roma.
Con specifico riguardo al c.d. danno da perdita parentale recente giurisprudenza ha confrontato i due sistemi tabellari al fine di valutare se, con riferimento a tale tipologia di danno, le tabelle meneghine possano essere considerate recessive rispetto a quelle capitoline. Infatti a differenza del danno biologico, con specifico riguardo al danno da perdita parentale la tabella meneghina non soggiace alla tecnica del punto variabile, limitandosi ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali peraltro ricorre una differenza assai significativa[2].
In particolare Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 10579/2021 – enunciando il principio di diritto secondo cui “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” – si è mostrata assolutamente favorevole, per il risarcimento di tale tipologia di danno, all’adozione dei parametri dei punti variabili del Tribunale di Roma (ha pertanto affermato la recessività delle tabelle milanesi in tale materia).
Tuttavia, immediatamente dopo la suddetta Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 10579/2021, è stata pubblicata Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 11719/2021 con la quale la Suprema Corte sembra essere parzialmente tornata sui suoi passi proprio in riferimento al danno da perdita parentale. In particolare è stato affermato il seguente principio di diritto: “La decisione del giudice di merito di avvalersi delle tabelle del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che una o entrambe le parti ne avessero invocato l’applicazione, è in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che, al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura – le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) – ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. 09/06/2020, n. 10924)…Per di più, il giudice a quo ha fornito una adeguata motivazione a supporto della scelta adottata e della determinazione specifica del danno con riferimento ai soggetti cui è stato riconosciuto, contemperando in maniera equilibrata l’età della vittima e dei superstiti, l’intensità del vincolo familiare e le grandi sofferenze provate da questi ultimi; di conseguenza nulla può essergli rimproverato, tantomeno di non avere adottato le tabelle di Roma pure astrattamente applicabili, essendo dette tabelle assimilabili ai precedenti giurisprudenziali che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni, come tali non vincolanti il giudice chiamato ad esplicitare il suo potere di valutazione equitativa (Cass. 11/12/2018, n. 31958)”.
Tuttavia dobbiamo notare che questo passo indietro potrebbe rivelarsi meramente apparente, posto che la sentenza n. 10579/2021 – che ha sposato in termini assoluti il sistema a punti adottato dal Tribunale di Roma – è stata pubblicata il 21 aprile 2021 e decisa il 17 marzo 2021, mentre la pronuncia n. 11719/2021 è stata decisa il 13 ottobre 2020 e pubblicata il 5 maggio 2021, risultando quindi decisa circa 5 mesi prima[3]. In continuità con Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 10579/2021 è stata infatti pubblicata la ancor più recente Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 26300/2021, secondo la quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti – tra le quali sono indefettibili l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza – con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma.
La suddetta Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 26300/2021 ha voluto probabilmente arginare quanto affermato in tema di regime transitorio da Tribunale Milano, Sent., n. 5947/2021, ovvero che “nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai parametri individuati nella sentenza n. 10579 del 2021, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all’interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente. I valori minimi e massimi indicati nella Tabella milanese, nella sua attuale formulazione, sono frutto della combinazione di parametri che includono quelli indicati dalla Suprema corte: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l’età della vittima primaria e secondaria. All’interno di questa cornice, delimitata dai valori minimi e massimi della Tabella milanese, dovrà procedersi nella fattispecie concreta all’individuazione del quantum risarcitorio dovuto in conformità ai citati parametri, della cui applicazione e comparazione dovrà darsi adeguatamente e analiticamente conto nella motivazione della decisione del giudice di merito, così da consentire un sindacato sull’esercizio della discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno”[4]
Da ultimo con Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 33005/2021, sembrava essersi definitivamente affermata l’applicabilità del regime delineato da Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 10579/2021, è stato infatti dichiarato di voler dare “continuità alla citata recente Cass. 21 aprile 2021, n. 10579”, ribadendo come “le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale”[5]. Sennonché il 2 dicembre 2021 è stata pubblicata Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 38077/2021, con cui il contrasto evidenziato è divenuto di nuovo attuale; è stato infatti enunciato che “questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire (riferendosi qui alle Tabelle di Roma) (v. Cass., 28/6/2018, n. 17018. E già Cass., 30/6/2011, n. 14402)”. L’ordinanza appena passata in rassegna, seppur relativa a una fattispecie di danno non da perdita del rapporto parentale ma di danno morale diverso da quello dinamico-relazione, potrebbe rappresentare una prima conferma della perdurante validità delle tabelle meneghine anche per questi diversi casi, ma è ancora presto per parlare di certezze[6].
[1] Art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
[2] “La nuova responsabilità in ambito sanitario”. Nicolino Gentile, BLB Studio Legale, Alessandro D’Achille, Yvonne Suma.
[3] “La nuova responsabilità in ambito sanitario”. Nicolino Gentile, BLB Studio Legale, Alessandro D’Achille, Yvonne Suma.
[4] Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2021, 31, pg. 15
[5] “La nuova responsabilità in ambito sanitario”. Nicolino Gentile, BLB Studio Legale, Alessandro D’Achille, Yvonne Suma.
[6] “La nuova responsabilità in ambito sanitario”. Nicolino Gentile, BLB Studio Legale, Alessandro D’Achille, Yvonne Suma.
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 25/02/2011) 07/06/2011, n. 12408
Cass. Civ., Sez. III, Sent., n. 10579/2021
Cass. Civ., Sez. III, Sent., n. 11719/2021
Cass. Civ., Sez. III, Ord., n. 26300/2021
Tribunale Milano, Sent., n. 5947/2021