IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

L’intento di tutelare le vittime della strada viene perseguito, oltre che dalla obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile auto (R.C.A.), anche da una forma di assicurazione “pubblica”; operante in tutti quei casi in cui il responsabile risultasse privo di assicurazione ovvero non fosse possibile identificarlo. Tale pubblica assicurazione è il Fondo di garanzia vittime della strada, previsto dall’art. 283 cod. ass. e gestito da Consap s.p.a. Il Fondo (patrimonio separato alimentato da un contributo che tutte le imprese assicuratrici devono versare) tuttavia non è il debitore diretto di tali vittime; le stesse vengono risarcite dalle imprese assicuratrici designate (ex art. 286 cod. ass.) dal Provvedimento IVASS n. 32/2015, che poi vengono rimborsate dal suddetto Fondo.


Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 26/09/2000) 26/09/2000, n. 12764

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 28/04/2011) 13/07/2011, n. 15367

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/05/2012) 18/06/2012, n. 9939

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/09/2014) 04/11/2014, n. 23434

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/06/2015) 06/10/2015, n. 19896

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 04/06/2020) 27/08/2020, n. 17893