INFORTUNISTICA CIVILE – DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL BENE VITA

La giurisprudenza di legittimità ha posto una distinzione tra il c.d. “bene salute” e il c.d. “bene vita”. Occupandoci di tale seconda tipologia di danno in materia di circolazione stradale, dobbiamo subito evidenziale il c.d. danno da morte immediata. A tal riguardo brevemente ricordiamo come Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015 abbia affermato che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.

Ancora sul tema è intervenuta Cass. civ., Sez. VI, n. 32372/2018, specificando che: “il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni (che è un danno biologico, c.d. terminale), dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, ossia nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima stessa si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana. Normalmente, il “lasso apprezzabile di tempo” che rende risarcibile detto danno dovrà essere superiore alle 24 ore: ma, in astratto, non potrebbe escludersi a priori l’apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori”. Pertanto si fa salvo l’eventuale c.d. danno catastrofale, ovvero la sofferenza della vittima consapevole (e dunque cosciente) di dover morire; questo è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto.


Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 17/06/2014) 22/07/2015, n. 15350

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 18/10/2018) 13/12/2018, n. 32372