Art. 1337

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo II (Dei contratti in generale), Capo II (Dei requisiti del contratto), Sezione I (Dell’accordo delle parti), in particolare:

Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

L’art. 1337 c.c. rileva, nell’ambito della responsabilità medica, principalmente in tema di c.d. clausole claims made e di consenso informato (si vedano, rispettivamente, le sezioni LE CLAUSOLE CLAIMS MADE e DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE del presente sito).

La giurisprudenza tende a riconoscere natura extracontrattuale alla responsabilità precontrattuale; conseguentemente graverà sul danneggiato l’onere di provare la violazione del canone di comportamento secondo buona fede da parte del danneggiante.

Tra i doveri di buona fede la dottrina individua quello di informazione e comunicazione fra i contraenti. In particolare ciascun contraente è tenuto, in primo luogo, a rappresentare correttamente all’altro contraente le caratteristiche delle prestazioni ed attribuzioni che si intendono assumere [1], ed inoltre, le circostanze obiettive che possono rendere, invalido, inefficace o inutile il contratto[2]. L’esatto avviso circa elementi destinati a costituire oggetto del futuro impegno contrattuale sembra debba riguardare non solo i dati conosciuti ma anche quelli conoscibili con la dovuta diligenza[3].


[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[2] BIANCA, 163

[3] BENATTI, 5


Giurisprudenza correlata:

DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/05/2004) 30/07/2004, n. 14638

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2005) 14/03/2006, n. 5444

CLAUSOLE CLAIMS MADE

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/06/2018) 24/09/2018, n. 22437