Art. 2052 c. c.
Ex Art. 2052(Danno cagionato da animali) “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Il criterio per l’imputazione della responsabilità del danno cagionato dall’animale si differenzia da quello di cui all’art. 2051 c.c. (a tal riguardo si veda la sezione “Art. 2051 c.c. – Danno da cose in custodia – CASO FORTUITO, INSIDIE E TRABOCCHETTI”), infatti risponderà il proprietario ovvero chi faccia uso dell’animale stesso e sia che quest’ultimo sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito. Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto di uso dell’animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all’impiego dell’animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale[1]. Tra l’altro, non essendo necessario provare la colpa, la giurisprudenza è pertanto incline ad affermare la responsabilità oggettiva della norma. Infatti, indipendentemente dalla condotta del proprietario o dell’utilizzatore, ciò che rileva è che il danno sia stato provocato a causa dell’animale medesimo (responsabilità per fatto proprio dell’animale). Si è inoltre affermato che la norma in esame prevede in capo al proprietario una presunzione di colpa iuris et de iure a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale ma occorre la prova del caso fortuito[2] (ovvero un fattore esterno alla causazione del danno che si inserisca all’improvviso nell’azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell’uomo; e che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità).
Con l’entrata in vigore della Legge, n. 968/1977 (abrogata dalla Legge, n. 157/1992), il cui art. 1 ha previsto che la “fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale”, la selvaggina è stata inclusa tra i beni previsti dall’ art. 826, 2° co. , e cioè tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato[3]. È così venuto meno l’ostacolo (la qualificazione della fauna selvatica come res nullius) che impediva l’applicazione dell’art. 2052 c.c. alla fattispecie in questione[4]. La giurisprudenza recente, infatti, ritiene ora che la Pubblica Amministrazione sia tenuta a risarcire ex art. 2052 c.c. i danni provocati dalla fauna selvatica, in quanto “proprietaria” ovvero “utilizzatrice” della fauna stessa; prima di tale evoluzione si poteva affermare la responsabilità extracontrattuale della P.A. solo in base ai principi generali di cui all’art. 2043 c.c., più gravosi per il danneggiato soprattutto in termini di onere probatorio.
[1] (VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 665)
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[4] (FRANZONI, 610; RESTA, 152; SALVI, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1998, 117)
Corte Cost., Ord., (data ud. 15/12/2000) 04/01/2001, n. 4
Cass. Civ., Sez III, (data ud. 20/12/2010) 21/02/2011, n. 4202
Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 23/04/2014) 10/10/2014, n. 21395
Cass. Civ., Sez VI-3, Sent., (data ud. 20/05/2015) 19/06/2015, n. 12808
Cass. Civ., Sez III, (data ud. 29/09/2015) 20/05/2016, n. 10402
Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 29/09/2015) 07/03/2016, n. 4373
Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 22/03/2017) 12/05/2017, n. 11785
Cass. Civ., Sez VI-3, Ord., (data ud. 08/02/2018) 29/05/2018, n. 13488
Cass. Civ., Sez III, Ord., (data ud. 27/11/2019) 06/07/2020, n. 13848
Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 10/01/2020) 20/04/2020, n. 7969
Cass. Civ., Sez III, Sent., (data ud. 09/12/2019) 22/06/2020, n. 12113