Art. 1227

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo III (Dell’inadempimento delle obbligazioni), in particolare:

Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

La regola del concorso di colpa concerne il danno provocato dall’inadempimento o dall’illecito: ossia il danno quale evento lesivo e il danno quale effetto economico negativo[1].

Il 1° comma dell’art. 1227 c.c. limita il risarcimento del danno che è causato in parte dallo stesso danneggiato o dalle persone di cui questi risponde. Si ritiene che se non risulta la gravità della colpa del danneggiato, essa si presume uguale a quella del danneggiante ed inoltre che la mancanza di prova in ordine alla precisa entità delle conseguenze dannose ascrivibili al danneggiato comporta l’applicazione del criterio equitativo[2]. per quanto riguarda l’obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell’ art. 2055 c.c., in proporzione alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze dannose.

In quanto il concorso di colpa incide sul nesso di causalità esso deve essere rilevato d’ufficio, se risulta dagli atti del giudizio[3]. L’onere della prova del concorso spetta al danneggiante, trattandosi di una circostanza che esclude o limita la pretesa del danneggiato ( art. 2967, 2° co.)[4].

Il 2° comma si riferisce, invece, al contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione. Tale circostanza deve essere oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore (di evitare le ulteriori conseguenze con l’uso dell’ordinaria diligenza – ossia sempre che ciò non comporti attività gravose o straordinarie tali da generare notevoli rischi o sacrifici) costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Il dovere del danneggiato di cooperare per ridurre il danno e limitare la responsabilità del danneggiante rientra nel generale dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone alla parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio[5]. Spetta al debitore la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni usando l’ordinaria diligenza[6].


[1] BIANCA, 137

[2] BIANCA,  138

[3] BIANCA, 141

[4] BIANCA, 141

[5] BIANCA, 143; VISINTINI, 208

[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

IL PIÚ PROBABILE CHE NON

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/05/2007) 16/10/2007, n. 21619

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 20/11/2007) 11/01/2008, n. 576

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/03/2011) 21/07/2011, n. 15991

DANNO DA PERDITA DI CHANCE NON PATRIMONIALE

Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 11/12/2003) 04/03/2004, n. 4400