Art. 1256

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo IV (Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento), Sezione V (Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore), in particolare:

Art. 1256 (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

A proposito di impossibilità definitiva o temporanea, ex art. 1256 c.c., si ritiene che la prima si integri quando la prestazione risulti irreversibilmente impossibile; al contrario, l’impossibilità della prestazione, è solo temporanea quando dipende da causa prevedibilmente transitoria.

L’impossibilità definitiva non imputabile comporta l’estinzione dell’obbligazione, salvo l’obbligo del debitore di darne tempestiva comunicazione al creditore[1]; quella temporanea esclude la responsabilità del debitore per il risarcimento del danno e per la mora, rispettivamente del debitore e/o del creditore[2].


[1] BIANCA, 537

[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli


Giurisprudenza correlata:

OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/05/2018) 19/07/2018, n. 19199