Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo VII (Di alcune specie di obbligazioni), Sezione III (Delle obbligazioni in solido), in particolare:
Art. 1298 (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali) “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
L’art. 1298 c.c. disciplina i rapporti interni tra debitori e creditori solidali. In particolare il debitore che ha adempiuto l’obbligazione avrà azione di regresso verso gli altri per la parte eccedente la propria quota; analogamente, il creditore che ha ricevuto l’intera prestazione è tenuto a corrispondere a ciascuno degli altri creditori la propria percentuale[1].
L’azione di regresso sarà invece esperibile per l’intero nel caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno solo dei consorti.
Il 2° comma della disposizione – che presume, se non risulta diversamente, l’uguaglianza delle quote – non si applica alle obbligazioni nascenti da fatto illecito, ove le quote sono proporzionali alla percentuale di responsabilità di ciascun debitore ai sensi dell’ art. 2055 c.c.; solo nel caso in cui sussista un dubbio, le colpe si presumono uguali[2].
[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
Giurisprudenza correlata:
“DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE”
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2005) 14/03/2006, n. 5444
“RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE NEI CONFRONTI DEL MEDICO”
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2019) 11/11/2019, n. 28987
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/07/2019) 11/11/2019, n. 28994
Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 11/04/2019) 27/09/2019, n. 24167
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 10/04/2017) 05/07/2017, n. 16488