Art. 1681

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo VIII (Del trasporto), Sezione II (Del trasporto di persone), in particolare:

Art. 1681 (Responsabilità del vettore) “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito”.

In materia di responsabilità medica, l’art. 1681 c.c. è venuto in rilievo in tema di onere della prova (si veda a tal riguardo la sezione OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO del presente sito) e nella ricognizione della categoria del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute ad opera di una delle sentenze c.d. San Martino (si veda a tal riguardo la sezione IL DANNO NON PARTIMOMNIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE del presente sito). -Si veda 1681 c.c. per la disciplina generale dell’articolo in materia di circolazione stradale-


Giurisprudenza correlata:

DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26972

OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 14/02/2018) 31/05/2018, n. 13752

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 20/02/2018) 31/05/2018, n. 13766