Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo I (Delle obbligazioni in generale), Capo I (Disposizioni preliminari), in particolare:
Art. 1173 (Fonti delle obbligazioni) “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.
La norma di cui all’art. 1173 c.c. non contempla un’elencazione tassativa delle fonti dalle quali possano sorgere le obbligazioni, essa è invece aperta od elastica; infatti oltre che da contratto o da fatto illecito esse possono derivare anche “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Con tale locuzione il legislatore ha voluto ricomprendere tra tali fonti, oltre alle fonti c.d. tipiche, anche le c.d. fonti atipiche o innominate.
Il richiamo al fatto illecito di cui all’articolo in esame non si riferisce solo ed esclusivamente al principio generale sancito dall’art. 2043 c.c., ma anche a fatti dannosi di origine diversa come, ad esempio, quelli di cui agli artt. 2045, 2046, 2049 c.c.[1]
Correlato al presente art. 1173 c.c. è il tema del c.d. contatto sociale, brevemente: dal contatto sociale discende un rapporto lato sensu «contrattuale», che pure non trova fonte in un atto negoziale, ma in un evento che altrimenti mette in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo a uno dei due (o in capo a entrambi) l’obbligo di eseguire una prestazione. Con l’ulteriore conseguenza che il mancato adempimento a tale obbligo fa sorgere in capo all’obbligato una responsabilità cui è applicabile in via diretta la disciplina di cui agli artt. 1218 ss. (in particolare, in materia di onere della prova), pur non trattandosi di responsabilità di fonte contrattuale. La ricostruzione di tali ipotesi di rapporto obbligatorio atipico consente, così, di estendere l’ambito di applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità c.d. «contrattuale» a ipotesi qualificate di relazione di fatto, quali, a mero titolo esemplificativo, quella insistente fra il medico e il paziente, l’insegnante e l’allievo di istituto scolastico, il notaio e il comparente che al primo non ha conferito mandato professionale, ipotesi nelle quali si rende opportuno, pur in assenza di un titolo negoziale che vincoli le parti, apprestare una tutela più energica al creditore, sollevandolo dagli oneri probatori che altrimenti su di lui incomberebbero secondo la disciplina della responsabilità aquiliana[2].
Alle volte l’obbligazione può derivare contemporaneamente da due diverse fonti. L’esempio più ricorrente è quello in cui una condotta dolosa o colposa si presenti lesiva non solo dei diritti derivanti da un rapporto contrattuale, ma altresì sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale[3]. Qualora, dunque, si ravvisino i presupposti per l’applicazione delle regole in tema di responsabilità contrattuale e di quelle in materia di responsabilità extracontrattuale – che, come notato in dottrina, sono pur sempre predisposte in funzione di un comportamento antigiuridico – è ormai generalmente ammesso il cumulo delle relative azioni[4]. L’effetto del cumulo è quello di garantire una maggiore e più efficace tutela al danneggiato, il quale potrà invocare, in relazione alle circostanze del caso concreto, la disposizione a lui più favorevole ovvero potrà appellarsi alla tutela che residua dopo la perdita dell’altra[5]. I casi più frequenti di cumulo della responsabilità riguardano soprattutto la responsabilità del vettore per i danni alle persone trasportate[6].
[1] RESCIGNO, 149, 154
[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[3] BRECCIA, 105
[4] BRECCIA, 105
[5] BRECCIA, 106
[6] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
Giurisprudenza correlata:
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 20/11/2007) 11/01/2008, n. 576
“RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE”
Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 22/10/1999) 22/10/1999, n. 589