Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), in particolare:
Art. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti) “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
L’art. 2049 c.c. si inserisce nelle fattispecie codicistiche di responsabilità c.d. speciale, che comprendono tutti gli artt. dal 2047 al 2054 c.c. e che si caratterizzano per un regime derogatorio rispetto alle coordinate generali poste dall’art. 2043 c.c.
In particolare la responsabilità per fatto degli ausiliari (art. 2049 c.c.) si colloca nella categoria della responsabilità per fatto altrui; immediatamente percepibile è la deroga al secolare principio “nessuna responsabilità senza colpa” da cui pertanto deriva la responsabilità oggettiva della fattispecie (come già visto in merito all’art. 2054 c.c.). A conferma di quanto precede e ricordando che il diritto civile, a differenza del diritto penale, tollera alcune ipotesi di responsabilità oggettiva, possiamo anche notare che la fattispecie di cui all’art. 2049 c.c. non tollera alcuna prova liberatoria a favore dei soggetti ritenuti responsabili. La ratio che sottende la norma in questione può rinvenirsi nell’esigenza generale dell’ordinamento di riallocare i costi delle condotte dannose in capo a colui che è riconosciuto di avvalersi dell’operato di altri.
La preposizione è ravvisabile essenzialmente nel lavoro subordinato, tuttavia si tende ad ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 2049, ricomprendendo anche rapporti che non implicano una stretta subordinazione del dipendente al committente ed una abitualità di mansioni[1]. Il rapporto di preposizione viene ricostruito in base all’attività svolta da altro soggetto nell’interesse del responsabile. Occorre, quindi, un atto di volontà del committente per cui il preposto agisca su richiesta e per conto del committente.
Oltre all’atto di volontà del padrone o committente occorre anche un elemento ulteriore, caratterizzato dal potere di “direzione e di sorveglianza” del committente nei confronti del preposto[2].
È anche sufficiente l’inserimento, anche se temporaneo od occasionale, nell’organizzazione aziendale, e l’aver agito per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore[3]. La preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto; che non sono essenziali né la continuità, né l’onerosità del rapporto; è, inoltre, sufficiente l’astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, non essendo necessario l’esercizio effettivo di quel potere[4].
Oltre al rapporto di preposizione ed all’illiceità del fatto del preposto, la giurisprudenza civile ha individuato anche il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie. Tale ultimo requisito è stato ritenuto sussistente non solo nel caso in cui il danno derivi dall’esercizio delle incombenze, ma anche nel caso in cui tale esercizio si limiti ad esporre il terzo all’ingerenza dannosa del preposto ed anche se questi abbia abusato della sua posizione (ad esempio travalicando i limiti dell’incarico) od agito per finalità diverse (anche se strettamente personali o con dolo) da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate[5]. Ciò in quanto le funzioni esercitate dal “commesso” abbiano determinato, agevolato o reso possibile il fatto illecito.
Unico caso in cui si può asserire l’irresponsabilità del preponente è quando la condotta del preposto costituisca un imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni. A tal riguardo la violazione o la deviazione devono risultare oggettivamente probabili secondo un giudizio di normalità statistica. Chi si avvale dell’operato altrui può essere chiamato a risponderne in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell’organizzazione dei rischi.
[1] VISINTINI
[2] MONATERI
[3] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli
[4] SALVI
[5] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019
Giurisprudenza correlata:
“DANNO DA NASCITA INDESIDERATA”
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2005) 20/10/2005, n. 20320
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 20/11/2007) 11/01/2008, n. 576
“RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE NEI CONFRONTI DEL MEDICO”
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2019) 11/11/2019, n. 28987