Art. 2055

Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), in particolare:

Art. 2055 (Responsabilità solidale) “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

La norma di cui all’art. 2055 c.c., stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, mira a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili (tuttavia, non essendo ammissibile l’ingiustificato arricchimento, il quantum del risarcimento rimane il medesimo).

Presupposto della solidarietà è che il fatto dannoso sia imputabile a più persone: occorre che serie causali logicamente autonome abbiano tutte necessariamente contribuito a produrre l’evento (i fatti illeciti, pertanto, possono anche essere diversi e temporalmente distinti). È invece irrilevante, a differenza di quanto accade nel campo penale per la determinazione del concorso nel reato, l’assenza di un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico[1].

Segnaliamo, inoltre, che la solidarietà sussiste anche se uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana (ad esempio la responsabilità contrattuale del datore di lavoro e quella aquiliana di terzi per danno biologico subito dal lavoratorenell’esercizio delle mansioni affidategli; ovvero concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del destinatario della merce trasportata, rispettivamente, del vettoree del custode, al quale il primo aveva consegnato la merce che poi era stata smarrita) [2].

Mediante la c.d. causalità di fatto si accertano i responsabili del fatto dannoso unitario. Ciascuno, poi, sarà tenuto a rispondere del fatto proprio e delle conseguenze che si sono prodotte; salva la regola di cui al presente art. 2055 c.c., infatti, il danneggiante che abbia risarcito l’intero (ovvero una somma comunque maggiore di quanto avrebbe dovuto pagare) avrà poi azione di regresso pro quota sugli altri danneggianti.

La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica ilprincipio di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., secondo cui la ripartizione del debito avviene per quote che si presumonouguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto l’onere sopportato da ciascun corresponsabilenei confronti degli altri obbligati è commisurato, all’esistenza e alla gravità delle rispettive colpe, nonché all’entità delleconseguenze che ne sono derivate.

L’art. 2055, 2° co., richiama l’ art. 1227, 1° co., il quale prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la diminuzione del risarcimento del danno, secondo la “gravità della colpa” e “l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. L’art. 2055, 3° co., prevede che “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”; si presume, così, che il risarcimento vada ripartito in uguale misura tra i corresponsabili, allo stesso modo in cui l’ art. 1298, 2° co., presume uguali le parti di ciascun debitore solidale, se non risulta diversamente dal titolo. I criteri della “gravità della colpa” e dell'”entità delle conseguenze derivate”, previsti dall’art. 2055, 2° co., debbono essere applicati in modo congiunto e non alternativo, in quanto delineano un criterio valutativo complesso in vista della quantificazione della quota di ciascuno dei coobbligati[3]. Spetta, quindi, al giudice, nel fissare le quote per la divisione interna, effettuare una valutazione complessiva dei fatti, tenendo in considerazione il grado di colpa e l’efficienza causale rinvenibile nell’azione di ciascun responsabile[4].


[1] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[2] Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli

[3] PELLECCHIA, 640

[4] DE ACUTIS, La solidarietà nella responsabilità civile, in RDC, 1975, 640; SALVI, Responsabilità extracontrattuale, in ED, XXXIX, Milano, 1988, 1255


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