DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Art. 2051 c. c.

L’art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) c.c. si inserisce nelle fattispecie codicistiche di responsabilità c.d. speciale, che comprendono tutti gli artt. dal 2047 al 2054 c.c. e che si caratterizzano per un regime derogatorio rispetto le coordinate generali poste dall’art. 2043 c.c.

In particolare e salvo il caso fortuito, il custode della cosa è obbligato a risarcire i terzi dei danni cagionati dalla cosa custodita stessa. Il custode è gravato infatti della responsabilità derivante dal corretto uso e conservazione della cosa; tale responsabilità è qualificata come oggettiva – a tal fine è infatti sufficiente il positivo riscontro del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso, prescindendosi da ogni valutazione circa l’eventuale comportamento colpevole del custode medesimo. La responsabilità prescinde dall’accertamento circa la pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni dalla stessa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi[1].

Il caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, si rinviene in quel fattore causale imprevedibile ed eccezionale estraneo alla sfera soggettiva. L’imprevedibilità, pur essendo un concetto relativo, consiste non tanto nell’impossibilità bensì nell’inverosimiglianza dell’evento; per eccezionalità si intende invece una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come “normale”.

Ancora, il caso fortuito può integrarsi anche per il fatto colposo del danneggiato (con effetto liberatorio – ex art. 1227 c.c., co. 1° e 2°, rispettivamente, parziale o totale – in capo al soggetto titolare del potere di governo sulla res). Il dovere di precauzione del custode dovrà infatti contemperarsi con un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa stessa.

Con riguardo ai beni pubblici demaniali ed in particolare alle strade, la giurisprudenza ha nel tempo reinventato la disciplina circa l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione.

Un primo orientamento riteneva che l’art. 2051 c.c. non fosse applicabile agli enti pubblici per tutti quei beni, demaniali o patrimoniali, che per le loro caratteristiche, quali “l’estensione e le modalità d’uso”, fossero di notevole estensione e oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi che limitasse in concreto la possibilità di custodia e vigilanza degli stessi[2]. Il danneggiato di un sinistro stradale doveva così provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. (e con riguardo alla colpa dell’ente si dovevano dimostrare specifiche omissioni o insufficienze nell’attività di custodia). Da ciò ed al fine di creare una presunzione di colpa in capo all’ente gestore della strada, nacque la giurisprudenza dell’”insidia e trabocchetto” ovvero il pericolo occulto per l’utente della strada che derivi dall’invisibilità e dall’imprevedibilità dell’insidia stessa.

A partire poi dalla storica Corte cost., Sent., n. 156/1999 è stato invece affermato che “la notevole estensione del bene” e “l’uso generale e diretto” da parte dei terzi costituiscono meri indici dell’impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene stesso; l’indagine andrà ora condotta dal giudice applicando i criteri di “normalità” al singolo caso di specie.

La giurisprudenza recente, escludendo qualsiasi automatismo, afferma che (avendo riguardo alle caratteristiche delle singole strade, ad esempio estensione, posizione e sistemi di assistenza) la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. possa estendersi anche al demanio stradale e alle relative pertinenze. In particolare per le strade comunali (all’interno del perimetro urbano) e autostradali si presume la possibilità dell’esercizio della custodia, ovvero l’effettivo controllo e vigilanza della zona da parte dell’ente gestore. In tali casi pertanto, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, il danneggiato non dovrà dare prova della relazione custodiale; sarà invece il Comune o l’ente autostradale a dover dar prova dell’impossibilità di un potere di controllo o governo sul bene (ad esempio la “macchia oleosa” che dopo solo trenta minuti dalla sua venuta ad esistenza sul manto stradale abbia causato il sinistro; diverso il caso in cui fosse invece trascorso un apprezzabile lasso temporale).


[1] R. Giovagnoli – Manuale di Diritto Civile 2019

[2] R. Giovagnoli – Manuale di Diritto Civile 2019


Cass. Cost., Sent., (data ud. 26/04/1999) 10/05/1999, n. 156

Cass. Cost., Sez. III, Sent., (data ud. 08/06/2006) 06/07/2006, n. 15383

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 03/04/2007) 08/08/2007, n. 17377

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 07/04/2010) 22/04/2010, n. 9546

Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord., (data ud. 19/05/2015) 19/06/2015, n. 12821

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/01/2015) 27/03/2015, n. 6245

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 17/02/2017) 28/07/2017, n. 18753

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 22/03/2017) 12/05/2017, n. 11785

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/01/2018) 14/03/2018, n. 6141

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/04/2018) 10/07/2018, n. 18075

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/11/2017) 01/02/2018, n. 2480

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/11/2017) 01/02/2018, n. 2481

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 16/11/2017) 01/02/2018, n. 2482

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 12/02/2019) 18/06/2019, n. 16295

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/10/2019) 09/03/2020, n. 6651

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/07/2019) 15/01/2020, n. 515