CORRESPONSABILITÀ DEL DANNEGGIATO: MANCATO USO DI CINTURE DI SICUREZZA O CASCO PROTETTIVO

Rimandando, per la puntuale trattazione del concorso di colpa di cui all’art. 1227 c.c., all’apposita sezione del presente sito “Art. 1227 c.c. – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO”, intendiamo in questa sede occuparci di due casi particolari di corresponsabilità del danneggiato, ovvero: (i) di chi non abbia fatto uso della cintura di sicurezza; e (ii) di chi non abbia fatto uso del casco protettivo. In entrambi i casi valgono alcuni principi così brevemente sintetizzabili: (1) il conducente di un veicolo prima di iniziare la marcia deve accertarsi che questa avvenga in situazione di sicurezza, è presunta la sua responsabilità esclusiva se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; (2) facendo applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., può comunque determinarsi un concorso di colpa tra danneggiante e danneggiato con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento; il danneggiato infatti, avendo omesso di indossare il casco protettivo o di allacciare la cintura di sicurezza è come se avesse accettato i rischi della circolazione; (3) il mancato uso delle medesime protezioni non può mai valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del danneggiante e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta; pertanto non potrà mai aversi un’esclusione totale di responsabilità ex art. 1227, comma 2, c.c.; (4) la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore; (4.1) il giudice di merito dovrà accertare in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno – sfugge pertanto al sindacato di legittimità ogni qual volta la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici – risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla semplice violazione del relativo obbligo da parte del trasportato; (4.3) per l’integrazione della prova occorre dimostrare che le lesioni riportate siano incompatibili con l’uso dei mezzi di protezione; tra l’altro il giudice dovrà prendere in considerazione, comparativamente valutando, ogni ulteriore e rilevante circostanza del caso; e (4.4) l’efficienza causale può essere accertata anche d’ufficio dal giudice di merito, giacché riconducibile alla previsione di cui all’art. 1227, comma 1, c.c.).


Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 23/11/2006) 02/03/2007, n. 4954

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/06/2008) 18/09/2008, n. 23851

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 26/10/2009) 19/11/2009, n. 24432

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 02/12/2010) 30/12/2010, n. 26568

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 20/06/2014) 31/10/2014, n. 23148

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/01/2016) 06/05/2016, n. 9241

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/05/2019) 03/09/2019, n. 21991

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/06/2018) 27/03/2019, n. 8443

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 25/06/2018) 30/01/2019, n. 2531

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 08/10/2020) 13/11/2020, n. 25843

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/11/2019) 10/06/2020, n. 11095