In questa sede intendiamo occuparci del c.d. danno non patrimoniale da perdita del congiunto (si veda anche “IL DANNO DA PERDITA PARENTALE NEL SISTEMA TABELLARE”).
Nel tempo la giurisprudenza ha ritenuto non più condivisibile limitare la “società naturale“, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare”, a cui spetta, per quanto qui ci interessa, il risarcimento del c.d. danno da perdita parentale.
È stato così ad esempio affermato che in caso di perdita di un prossimo congiunto il risarcimento spetti anche ai membri della famiglia naturale, come il convivente “more uxorio“ in caso di morte del figlio “unilaterale” del partner. A tal fine è tuttavia necessario dimostrare la sussistenza di un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza (che è solo uno degli elementi probatori rilevanti), ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.
Per fare un altro esempio è altresì risarcibile il danno non patrimoniale a favore del nipote in caso di perdita del nonno; a conferma della non esclusività della convivenza quale elemento probatorio, in tal caso occorrerà dimostrare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
In definitiva i congiunti dell’ucciso, al fine di poter richiedere il risarcimento di tale tipologia di danno, dovranno provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale. Alle condizioni sopra evidenziate, pertanto, si darà rilevanza al rapporto interpersonale di fatto esistente piuttosto che al mero legame biologico tra i soggetti.
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 03/03/2011) 07/06/2011, n. 12278
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/12/2015) 21/04/2016, n. 8037
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/05/2016) 20/10/2016, n. 21230
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/10/2017) 07/12/2017, n. 29332