La presente disciplina, sulla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute, trova applicazione sia in materia di infortunistica stradale che di responsabilità medica.
Norma cardine da tenere presente è l’art. 2059 (Danni non patrimoniali) Codice civile: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Esso comprende l’insieme delle conseguenze non patrimoniali che incidono sulla sfera personale del soggetto ed è risarcibile in quanto danno-conseguenza dell’evento lesivo.
Rimandando per il c.d. “bene vita” alla specifica sezione “danno da fine vita”, ci occuperemo qui del diverso “bene salute” che è risarcibile quando la legge lo preveda espressamente ovvero, a prescindere da una disposizione legislativa espressa, quando derivi dalla lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente tutelato.
Le c.d. sentenze San Martino (Cass. civ., Sez. Un. 26972, 26973, 26974) hanno stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere integrale, evitando tuttavia di incorrere in duplicazioni risarcitorie (c.d. criterio differenziale: differenza tra la situazione che si avrebbe avuta senza illecito e quella che si ha con ed a causa dello stesso). Da ciò è derivato che la precedente scomposizione danno biologico, danno esistenziale e danno morale soggettivo, sia stata ricondotta nella categoria unitaria del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute. Pertanto il c.d. danno biologico (che è il danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute) è l’insieme delle conseguenze negative che il soggetto patisce in termini di alterazione delle abitudini di vita (c.d. danno esistenziale) e di sofferenza interiore (c.d. danno morale soggettivo). Tali ultimi danni non possono aggiungersi al danno non patrimoniale, ma sono solo voci interne dello stesso[1].
Il danno biologico viene risarcito con il sistema tabellare c.d. milanese, così come da ultimo aggiornate nel 2021. Tali tabelle hanno ricevuto legittimazione giudiziaria ad opera di Cass. civ. n. 12408/2011 che ne ha sancito l’adozione pena violazione della regola di equità (intesa come parità di trattamento tra situazioni omologhe e differenziazione tra situazioni diverse ex art. 3[2] Cost.) e pertanto pena violazione di legge. Fatta salva la possibilità di personalizzazione le tabelle garantiscono una base di calcolo uniforme. Infatti si basano sul c.d. punto di invalidità permanente, ogni punto ha un valore economico che decresce con l’età e cresce con l’entità della menomazione (con un rapporto di crescita e decrescita è più che proporzionale all’aumentare dei punti di invalidità).
Le sentenze San Martino hanno appunto affermato che il valore così ricavato è comprensivo di tutto il danno biologico; al giudice residua solo un’eventuale personalizzazione in considerazione di circostanze anomale e peculiari del caso concreto. Tuttavia è successivamente intervenuta Cass. civ., Sez. III, n. 7513/2018 – che ha di fatto infranto, pur senza negarlo ed anzi riaffermandolo, il dogma dell’unità del danno ex sentenze San Martino – in particolare: “in presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di se’, la paura, la disperazione)… Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
[1] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile
[2] Art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Tabelle “Romane” per la liquidazione
Tabelle “Milanesi” per la liquidazione
Cass. Cost., Sent., (data ud. 30/06/2003) 11/07/2003, n. 233
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26972
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26973
Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. (data ud. 24/06/2008) 11/11/2008, n. 26974
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 25/02/2011) 07/06/2011, n. 12408
Cass. Cost., Sent., (data ud. 23/09/2014) 16/10/2014, n. 235
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 03/02/2015) 09/06/2015, n. 11815
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 16/07/2015) 20/04/2016, n. 7766
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 23/03/2017) 14/11/2017, n. 26805
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 18/12/2017) 27/03/2018, n. 7513
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/07/2017) 17/01/2018, n. 901
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/05/2019) 28/02/2019, n. 5809