L’elaborazione giurisprudenziale in tema di perdita di chance si è sviluppata principalmente in materia di responsabilità medica e nel caso in cui il comportamento (nella maggior parte dei casi omissivi) del medico causi una contrazione delle possibilità di guarigione o di sopravvivenza del paziente. Tuttavia in danno sarà quantitativamente e qualitativamente inferiore al normale danno biologico (in caso di lesione del bene salute) o da morte (in caso di lesione del bene vita); infatti in tal caso ad essere lesa è solo la possibilità di guarigione o di sopravvivenza.
Limitandoci in questa sede a passare in disamina solo gli approdi a cui è pervenuta la più recente giurisprudenza (e tralasciando pertanto le superate Cass. civ., Sez. III, n. 4400/2004 e Cass. civ., Sez. III, Sent., n. 12961/2011), dobbiamo subito segnalare che è stata posta una differenziazione tra c.d. perdita di chance patrimoniale e c.d. perdita di chance non patrimoniale. In particolare, la prima preesiste rispetto al comportamento illecito del medico e viene soppressa dall’illecito stesso; il risarcimento pertanto sarà proporzionale al risultato perduto. La seconda, invece, verrebbe prima “creata” dal medico e subito dopo esclusa dal medico stesso; conseguentemente si afferma che il risarcimento non possa essere proporzionale al risultato perduto, ma debba invece essere equitativamente commisurato alla possibilità di realizzare quel determinato risultato sperato.
Requisiti indispensabili per la risarcibilità della possibilità perduta sono l’apprezzabilità, serietà e consistenza della stessa. A tal riguardo il nesso di causalità si accerta sempre con il criterio del “più probabile che non” (si veda l’apposita sezione IL “PIU’ PROBABILE CHE NON”). Sarebbe pertanto la certezza ovvero l’incertezza dell’evento lesivo a fondare il discrimine tra, rispettivamente, integrale o parziale risarcimento. Intervenne poi Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 3691/2018 a mente della quale, in caso di lesione del diritto alla salute, il risarcimento anche del danno da perdita di chance significherebbe ammettere che “il danneggiato conservi il diritto a essere risarcito per la perdita di una chance di cura, che è tuttavia superata dall’avvenuta lesione dell’integrità psicofisica, in una relazione di assorbimento tra “contenente” e “contenuto”; il che non può essere consentito, se non a pena di un’inammissibile duplicazione delle voci risarcitorie”. Il danno da perdita di chance pertanto resta occultato nelle viscere del danno alla salute, dalle quali riemerge quando non si riesca a raggiungere la prova del nesso causale rispetto alla lesione di quest’ultimo[1].
[1] R. Giovagnoli – Manuale di Diritto Civile 2019
Cass. Civ., Sez. III, (data ud. 11/12/2003) 04/03/2004, n. 4400
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/04/2011) 14/06/2011, n. 12961
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/07/2017) 09/03/2018, n. 5641
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/12/2017) 19/03/2018, n. 6688
Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/12/2017) 15/02/2018, n. 3691
Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 04/07/2019) 11/11/2019, n. 28993