DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE

In tema di consenso informato e D.A.T. la normativa di riferimento è oggi la Legge n. 219/2017Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Il diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario è stato riconosciuto come vero e proprio diritto della personalità; al fine di non incorrere nella lesione dello stesso il medico deve correttamente rappresentare al paziente ogni possibile conseguenza dell’intervento (c.d. consenso informato). Rilevanti in tale ambito sono ad es. gli artt. 13 e 32, co. 2, Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Pertanto, anche se nell’interesse del paziente e al di fuori di casi in cui ricorra lo stato di necessità, il trattamento sanitario è legittimo solo ove sia stato preventivamente acquisito il consenso (informato – circa le prevedibili conseguenze dell’intervento ed il possibile aggravarsi della patologia) del paziente.

Dalla qualificazione del diritto all’autodeterminazione come diritto della personalità derivano importanti conseguenze in punto di risarcimento del danno non patrimoniale che consegue dalla sua eventuale lesione. Infatti in giurisprudenza si è ad esempio affermato che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente; si tratta, in definitiva, di due diritti distinti: il consenso informato attenendo al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (Corte Cost., n. 438 del 2008) e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: articolo 32 Cost., comma 2); il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (articolo 32 Cost., comma 1). Da ciò deriva che un danno risarcibile può derivare: (i) dalla lesione del diritto fondamentale alla salute, derivante dall’inesatta esecuzione dell’intervento; e/o (ii) dalla lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se considerato (e per il quale non è necessaria alcuna prova) – anche in caso di esito “fausto” dell’intervento e ciò in quanto dall’intervento stesso derivi comunque una convalescenza ovvero conseguenze invalidanti e ove il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che se correttamente informato avrebbe deciso di non sottoporsi al medesimo (o di sottoporvisi ad esempio in altro momento per meglio organizzare i propri affari o per prepararsi psicologicamente alle conseguenze dal medesimo).

Con riguardo alla struttura dell’illecito il danno-evento è in tal caso rappresentato dalla stessa esecuzione, da parte del medico, dell’intervento sulla persona del paziente in assenza di consenso correttamente informato.

Il danno-conseguenza è l’effetto pregiudizievole che l’esecuzione dell’intervento in assenza di consenso correttamente informato ha determinato sulla persona del paziente, ovvero ogni conseguente sofferenza fisica o anche solo psichica subita.

La corretta informazione da parte del medico di tutte le conseguenze dell’intervento è necessaria anche affinché il paziente possa esercitare una serie di scelte, tra cui richiedere un secondo pare, rivolgersi ad altra struttura o ad altro medico di fiducia, non sottoporsi all’intervento o scegliere una diversa terapia se esistente.

Passiamo, brevemente, alla trattazione delle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento), notiamo subito come da tempo fosse avvertita l’esigenza di una disciplina certa sulla materia; a tal riguardo ricordiamo ad esempio il Caso Englaro in occasione del quale la Suprema Corte espresse il principio di diritto a mente del quale “Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa”. Con le D.A.T. un soggetto può esprimere le proprie volontà terapeutiche nel caso in cui, a seguito di decorso di una malattia o di trauma improvviso, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. Prima di fare una eventuale e futura scelta terapeutica il soggetto, maggiorenne e capace di intendere e volere, deve essere adeguatamente informato dal personale sanitario circa le conseguenze delle diverse opzioni.  

Diverso istituto è quello previsto dall’art. 5 della medesima L. n. 219/2019, ovvero la c.d. pianificazione condivisa delle cure. Essa riguarda l’evolversi delle conseguenze  di  una  patologia

cronica e invalidante o caratterizzata  da  inarrestabile  evoluzione con prognosi infausta e si svolge esclusivamente all’interno della relazione medico-paziente. In tal caso e a differenza delle D.A.T., il paziente risulta già affetto da una determinata patologia; il medico informa il paziente circa il possibile evolversi della stessa e sulle eventuali cure palliative esistenti. Può subire aggiornamenti su richiesta del paziente o impulso del medico; in questa prospettiva può configurarsi come una sorta di consenso informato “temporalmente esteso”, caratterizzato da una attualità “prospettica”[1].

Riportiamo per estratto l’art. 1Consenso informato” della Legge n. 219/2017, che così dispone: “Co. 1. La presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli  articoli  1,  2  e  3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  tutela  il diritto    alla    vita,    alla    salute,    alla    dignità     e all’autodeterminazione  della  persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo  del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Co. 2. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  si incontrano l’autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza, l’autonomia  professionale   e   la   responsabilità  del   medico. Contribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  compongono l’equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione  civile  o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Co. 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,  aggiornato  e  a  lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari indicati,  nonché riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle conseguenze  dell’eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e dell’accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi. Puòrifiutare in tutto o in parte  di  ricevere  le  informazioni  ovveroindicare i familiari o una  persona  di  sua  fiducia  incaricati  diriceverle e di esprimere il consenso in sua vece se  il  paziente  lovuole. Il rifiuto o  la  rinuncia  alle  informazioni  e  l’eventualeindicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica enel fascicolo sanitario elettronico.

Co. 4. Il consenso informato, acquisito nei modi e  con  gli  strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è  documentato  in  forma scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Co. 5. Ogni persona capace di agire ha  il  diritto  di  rifiutare,  in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al  comma  4,  qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con  le  stesseforme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revocacomporti l’interruzione  del  trattamento.  Ai  fini  della  presentelegge,  sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizioneartificiale e l’idratazione artificiale, in quanto  somministrazione,su prescrizione medica, di  nutrienti  mediante  dispositivi  medici.Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto  di  trattamentisanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,  le  conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove  ogni  azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi  dei  servizi  di assistenza  psicologica.  Ferma  restando  la  possibilità per   ilpaziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella  clinica  e  nel  fascicolo sanitario elettronico.

Co. 6. Il medico è tenuto  a  rispettare  la  volontà espressa  dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario  o  di  rinunciare  al medesimo e, in conseguenza di  ciò,  è  esente  da  responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere  trattamenti  sanitari contrari a norme di legge,  alla  deontologia  professionale  o  alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste,  il medico non ha obblighi professionali.

Co. 7. Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

Co. 9. Ogni struttura  sanitaria  pubblica  o  privata  garantisce  con proprie modalità organizzative la piena e  corretta  attuazione  dei principi di  cui  alla  presente  legge,  assicurando  l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.

Co. 11.  E’  fatta  salva  l’applicazione  delle  norme  speciali   che disciplinano l’acquisizione del consenso  informato  per  determinati atti o trattamenti sanitari”.

Riportiamo per estratto l’art. 4Disposizioni anticipate di trattamento” della Legge n. 219/2017, che così dispone: “Co. 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in previsione di un’eventuale futura incapacità di  autodeterminarsi  e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze delle sue scelte, può,  attraverso  le  DAT,  esprimere  le  proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche  e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una  persona  di  sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci  e la rappresenti nelle relazioni con  il  medico  e  con  le  strutture sanitarie.

Co. 4. Nel  caso  in  cui  le  DAT  non  contengano  l’indicazione  del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in  merito  alle  volontà  del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede  alla nomina di un amministratore di sostegno, ai  sensi  del  capo  I  del titolo XII del libro I del codice civile.

 Co. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo  1,  il medico è tenuto al rispetto  delle  DAT,  le  quali  possono  essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario,  qualora  esse  appaiano  palesemente  incongrue  o   non corrispondenti alla condizione clinica attuale  del  paziente  ovvero sussistano terapie non  prevedibili  all’atto  della  sottoscrizione, capaci  di  offrire  concrete  possibilità  di  miglioramento  delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto  tra  il  fiduciario  e  ilmedico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3.

Co.  6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o  per  scrittura privata  autenticata  ovvero   per   scrittura   privata   consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile  delcomune  di  residenza   del   disponente   medesimo,   che   provvedeall’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso lestrutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al  comma 7Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili  e  revocabili  in ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  e  urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme  previste dai  periodi  precedenti,  queste   possono   essere   revocate   condichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da  un  medico,  con l’assistenza di due testimoni.”


[1] R. Giovagnoli – Manuale Diritto Civile 2019


Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/05/2004) 30/07/2004, n. 14638

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2005) 14/03/2006, n. 5444

Cass. Civ., Sez. I, Sent., (data ud. 04/10/2007) 16/10/2007, n. 21748

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 18/12/2006) 13/04/2007, n. 8826

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/01/2010) 09/02/2010, n. 2847

Cass. Civ., Sez. I, Sent., (data ud. 06/12/2012) 20/12/2012, n. 23707

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2013) 16/05/2013, n. 11950

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/05/2017) 05/07/2017, n. 16503

Cass. Civ., Sez. III, Ord., (data ud. 06/02/2018) 15/05/2018, n. 11749

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 06/07/2018) 15/04/2019, n. 10424

Cass. Civ., Sez. III, Sent., (data ud. 02/07/2019) 11/11/2019, n. 28985

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2020, n. 11112